Ischia Calcio: ecco perchè l’Ischia è stata multata e De Vivo squalificato
Ricordate la scorsa estate quando l’Ischia, come un fulmine a ciel sereno, in Lega non risultava iscritta in Serie D? Chi non ricorda può rivedere la nostra notizia di allora (20 luglio 2011) http://www.tgischia.it/wordpress/?p=12437.
Allora, dopo la presentazione della domanda d’iscrizione, ci fu un buffo comunicato della società, dove si affermava che finalmente era stata espletata la pratica come una semplice formalità, a differenza degli anni precedenti, dove il tutto assumeva il risultato dell’anno. Quell’Ischia, recitava sempre il comunicato, era formata da veri professionisti. Questo è quello che ne deriva ed è andata più che bene. Si sarebbe potuto avere anche qualche punto di penalizzazione? No. Sentiti alcuni esperti in materia ci hanno escluso che la società avrebbe potuto rischiare punti di penalizzazione.
519) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: TOBIA
GIOVANNI DE VITA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Ischia Isola
Verde a.r.l.) E DELLA SOCIETA’ SSD ISCHIA ISOLA VERDE a.r.l. (nota n.
7595/358pf11-12/AM/LG/gb del 24.4.2012).
Il deferimento
Con provvedimento del 24 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa
Commissione:
1) il Sig. De Vita Tobia Giovanni, Presidente e legale rappresentante pro tempore
all’epoca della commessa inadempienza, della Società A.S.D. Ischia Isola Verde, per
rispondere della violazione dell’art. 10 comma 3 bis del C.G.S. in relazione al punto 7)
pagina 2 del Comunicato Ufficiale n. 153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale
Dilettanti, per non aver provveduto, entro il termine del 12 luglio ore 12.00, al deposito
della visura camerale aggiornata attestante la vigenza della società.
2) la Società A.S.D. Ischia Isola Verde, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4,
comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale
rappresentante.
2. Le memorie difensive
Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano
alcuna memoria difensiva.
3. Il dibattimento
All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale
unitamente al difensore dell’A.S.D. Ischia Isola Verde, ha presentato istanza di
applicazione della pena ex art. 23 CGS, nei confronti della A.S.D. Ischia Isola Verde, che
viene decisa come da Ordinanza che segue:
“La Commissione disciplinare nazionale,
rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società SSD Ischia Isola Verde, tramite il
suo difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS
pena base per la Società SSD Ischia Isola Verde, sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (€
mille/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 670,00 (€ seicentosettanta/00)];
considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1,
possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di
primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta,
indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la
qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne
dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei
confronti del richiedente;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta
corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,
P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al
dispositivo.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta”. 12
Il procedimento prosegue per il solo Sig. De Vita Tobia Giovanni.
La Procura Federale ha richiesto l’applicazione nei confronti del Sig. De Vita Tobia
Giovanni, della sanzione dell’inibizione di giorni 30 (trenta).
4. La decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue:
Con provvedimento del 24 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa
Commissione il Sig. De Vita Tobia Giovanni per rispondere della violazione dei fatti e delle
norme citate in epigrafe, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte.
Il deferimento si fonda sulla violazione della disposizione di cui al punto 7) pagina 2 del
Comunicato Ufficiale n. 153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti e, in
particolare, sulla inosservanza del termine per il deposito entro il 12 luglio 2011 h. 12.00
della visura camerale aggiornata attestante la vigenza della società.
L’inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare.
Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovata oltre ogni ragionevole dubbio la
violazione posta in essere dal Signor De Vita Tobia Giovanni con altrettanto evidente
violazione della norma indicata in epigrafe.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’
ammenda di € 670,00 (€ seicentosettanta/00) per la Società SSD Ischia Isola Verde.
In accoglimento del deferimento proposto, irroga nei confronti del Signor De Vita Tobia
Giovanni la sanzione dell’inibizione di giorni 30 (trenta,00).