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Ad Ischia non si beve più! 

alcolici

Giosi Ferrandino dichiara guerra alla caciara nottura e, in vista della solita baby-invasione estiva dalla terra ferma, ha emesso un’ordinanza con cui vieta la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche

Ecco il cuore dell’ordinanza numero 110

E’ vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro presso gli esercizi pubblici (bar – ristoranti – discopub – discoteche), gli esercizi di vicinato al dettaglio alimentare nonché presso le attività artigianali autorizzate alla vendita delle bevande dalle ore 23,00 e fino all’orario di chiusura dei predetti esercizi commerciali in tutto il Comune di Ischia.
E’ vietata la somministrazione di bevande in bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro presso gli esercizi pubblici titolari di autorizzazioni di tipo “C” e di tipo “A” e “B” con annessa attività di intrattenimento danzante dalle ore 23,00 e fino all’orario di chiusura dei predetti esercizi commerciali nei locali autorizzati al trattenimento danzante in tutto il Comune di Ischia.
E’ consentita la somministrazione e il consumo delle bevande alcoliche e superalcoliche in vetro all’interno del locale, sulle pertinenze esterne private e/o sulle pertinenze esterne sul suolo pubblico debitamente autorizzate con obbligo di vigilanza a carico del titolare dell’esercizio commerciale. E’ altresì consentita la vendita per asporto laddove la consegna delle citate bevande presso il domicilio privato avviene a cura degli anzidetti esercizi commerciali.
Il presente provvedimento ha efficacia dalla data del 15 luglio 2013 fino al 15 settembre 2013 ed è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune.

ECCO LE SANZIONI PREVISTE
Le violazioni al presente provvedimento saranno punite con le modalità previste dal vigente “Regolamento comunale delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze sindacali” come previsto dalla delibera di C. C n. 36/03; ai sensi dell’art.l6 della Legge 16.01.03 n.3, con le modalità di cui alla Legge 24.11.1981 n.689, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi degli artt. 650 e 659 CP. Se le violazioni degli obblighi e dei divieti previsti nella presente ordinanza è reiterata e determina grave pericolo per la sicurezza urbana o per la quiete pubblica, può essere disposta l’immediata sospensione dell’attività per un periodo da 10 a 20 giorni. La Polizia Municipale è tenuta all’esecuzione e alla vigilanza in ordine all’attuazione della presente ordinanza procedendo, in caso di mosservanza, anche ai sensi dell’art. 650 c.p. nei confronti dei contravventori. Avverso il presente provvedimento sono ammessi ricorso al Prefetto, ai sensi del D .P .R 24.11.1971, n.1199, al TAR della Campania e Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 30, 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo.

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