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C’è giudiziaria e giudiziaria… Cantaressi condannato a 5 anni di reclusione e interdizione in perpetuo dai pubblici uffici 

DISPOSITIVO-1

Condannato anche Aprea Gennaro ad anni 4 di reclusione. Per entrambi interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e risarcimento del danno patito dalle parti civili da liquidarsi in separata sede.

Il 10 settembre 2010 il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, il dottor Luigi Giordano, ha pronunciato la sentenza di cui già ho citato alcuni tratti.

Ecco il testo integrale del dispositivo:
«Il giudice dell’udienza preliminare dott. Luigi Giordano, all’udienza del 16 settembre 2010, ha pronunciato la seguente sentenza ex artt. 438 c.p.p. nel procedimento penali nei confronti di: 1) Aprea Gennaro; 2) Aprea Luigi; 3) Aprea Salvatore; 4) Battello Arturo; 5) Cantaressi Nicola; 6) Speranza Salvatore;
P.Q.M.
Letti gli art. 438 e ss. C.p.p. e gli artt. 533-535 c.p.p. dichiara Aprea Gennaro e Cantaressi Nicola responsabili dei reati loro ascritti ai capi d), e) ed f) e, aumentata la pena per la continuazione e
ridotta per il rito, condanna Aprea Gennaro alla pena di anni quattro di reclusione e Cantaressi Nicola alla pena di anni cinque di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.
Letto l’art. 317 bis c.p. dichiara Aprea Gennaro e Cantaressi Nicola interdetti in perpetetuo dai pubblici uffici.
Letti gli artt. 538 e 539 condanna Aprea Gennaro e Cantaressi Nicola al risarcimento del danno patito dalle parti civili da liquidarsi in separata sede.
Letto l’art. 541 c.p.p. condanna Aprea Gennaro e Cantaressi Nicola al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile liquidate in complessivi euro 3000 di cui euro 400 per spese oltre iva e c.p.a. come per legge.
Letti gli artt. 438 e ss. c.p.p. e l’art. 530, co. 2, c.p.p. assolve
-         Aprea Luigi, Aprea Salvatore e Speranza Salvatore dai reati loro rispettivamente ascritti perchè il fatto non sussiste;
-        Battello Arturo dal reato a lui ascritto per il fatto non costituisce reato;
-         Cantaressi Nicola ed Aprea Gennaro dai reati loro ascritti al capo a), b), c) e g) perché il fatto non sussiste.
Letto l’art. 544 c.p.p. fissa in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.
Napoli, il 16 settembre 2010»

Ad Ischia, dove siamo abituati a leggere pagine e pagine e pagine di cronaca giudiziara questa notizia, fino ad oggi, sembra non ancora apparsa. Forse perché i condannati non sono ucraini? Forse perché i condannati non sono giovani spacciatorelli ischitani? Forse perchè c’è giudiziaria e giudiziaria?  Forse perchè…

Il dispositivo, che mi è stato consegnato da più persone e per il quale ho ricevuto anche più telefonate parla di una condanna rivolta ad un “ischitano” che ha segnato, certamente, un periodo della nostra storia. Non conosco i motivi della condanna, ma leggendo il post di www.ultimoraonline.it posso desumere che: “la vicenda risale a diversi anni fa, quando fu scoperta l’associazione … che favoriva alcuni gestori, a danno di concorrenti, delle macchinette mangiasoldi”.

Non entro nel merito e aspetto il 16 dicembre per poter leggere la motivazione di questa condanna.

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