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Condono, l’art. 9 è “Cassazione” 

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Prendiamo in prestito un modo di dire per titolare, anche un po’ ad effetto, l’estrema sintesi di questo articolo, ovvero, la Cassazione ha ritenuto legittime le concessioni rilasciate con il famoso articolo 9 ed ha annullato una demolizione su Procida disposta dalla Procura Generale di Napoli.

Senza giri di parole e per li sulla lingua, è l’ennesimo successo professionale dell’avv. Bruno Molinaro e questo ha, indubbiamente, un sapore particolare per quanto si è detto e sostenuto in questi anni in materia di procedura semplificata di condono così come disciplinata dall’art. 9 della legge regionale n. 10/04. Dalla nomina ad “ischitano dell’anno” firmata da Domenico fino agli insulti o alle battutine da bar sull’argomento se ne sono sentite, davvero, tante. Oggi, purtroppo per molti e per fortuna per altri, Bruno Molinaro e chi ha creduto nella visione può stappare la bottiglia migliore.

Ricostruire tutta le vicenda dell’applicazione delle legge sarebbe un esercizio lungo e stancante per il lettore, quel che ci preme evidenziare, però è che dopo numerose sentenza sia dei giudici amministrativi che di quelli penali oggi ci troviamo tra le mani la parola “FINE” e, per buona pace di tutti, possiamo dare per superata la “prova del 9″ (la Cassazione) dell’articolo 9.

Molinaro2Nonostante qualche sentenza a favore, nel corso degli anni si sono anche registrate diverse sentenze che ponevano l’accento sul particolare vincente della procedura semplificata, ovvero, la non necessità di richiesta del parere paesaggistico. Una argomento dibattuto che, finalmente, ha trovato la sua migliore interpretazione. La Suprema Corte di Cassazione ha messo il suo definitivo sigillo sulla legittimità della procedura e sull’applicabilità nella nostra regione dell’art. 9, accogliendo in pieno il ricorso che lo stesso avv. Molinaro aveva proposto contro un’ordinanza della Corte di Appello di Napoli relativa ad una demolizione di una porzione di un’abitazione sita in Procida e sanata, appunto, con l’art. 9.

“manifestamente meritevole di accoglimento” si legge nella motivazione che ha spinto la Cassazione all’annullamento di una demolizione avviata dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli.

LE MOTIVAZIONI DELL’ACCOGLIMENTO. “La stessa ordinanza impugnata rileva che la ricorrente ha ottenuto una concessione edilizia in sanatoria basata sull’applicazione della legge regionale n. 10/2004, che all’articolo 9 stabilisce che i procedimenti in sanatoria derogano alle previsioni dell’articolo 32 legge 47/1985 come richiamato dall’articolo 39 L. 724/1994. Non si tratta, quindi, di ipotesi di condono riconducibile all’articolo 32 legge 326/2003 e, pertanto, assoggettata alle limitazioni di quest’ultimo. Quanto poi alla mancanza di parere paesaggistico, la giurisprudenza di questa Suprema Corte (da ultimo Cass., sez. III, 12 maggio 2011, n. 23996) ha chiarito che il divieto di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria (ai sensi dell’articolo 146, quarto comma, d.lgs. 2004, n. 42, come modificato dall’articolo 2, comma primo, lettera s), d.lgs. 2008, n. 63) non è applicabile alle ipotesi in cui la sanatoria è prevista dalla normativa in tema di condono edilizio, rivestendo tale normativa carattere di specialità rispetto alla disciplina della sanatoria degli abusi edilizi in via ordinaria dettata dall’articolo 36 d.p.r. 380/01″.

In precedenza, giusto per la cronaca, già il T.A.R. Campania-Napoli, sez. VI, con sentenza n. 1010 del 10.10.2007, aveva stabilito, con riferimento ad una concessione rilasciata ai sensi dell’articolo 9 dal comune di Forio, che: “È infondata la censura relativa alla mancata acquisizione del parere paesaggistico. Infatti, in vigenza dell’art. 9 della legge regionale n. 10 del 2004, che non prevede il sub-procedimento avente ad oggetto il controllo in argomento e che è applicabile al caso di specie (non rientrando lo stesso fra gli abusi di cui all’art. 33 legge 47/85), i procedimenti di sanatoria adottabili da questa regione dagli interessati derogano alle revisioni contenute nell’art. 32 della legge n. 47/85 per come richiamato dagli artt. 39 e ss. della legge n 724 del 1994. Non vi è dubbio, peraltro, che la Regione Campania avesse titolo a legiferare sul punto, attesa la sua competenza legislativa concorrente che la legittimava a dettare la disciplina in materia di modalità procedurali per la fruizione del condono, prerogativa che è stata per l’appunto esercitata con il citato articolo 9 “.

TUTTI CONTRO. LA VENDETTA DI BRUNO. L’articolo 9, da sempre, vanta più nemici. Un aspetto che sappiamo bene, così come sappiamo che tra i nemici troviamo anche molti addetti ai lavori. L’ex procuratore Aldo De Chiara, ad esempio, è uno di questi e, per ostacolarne l’applicabilità dispose il sequestro di tutte le concessioni rilasciate proprio con l’articolo 9. Il sequestro di tutte le pratiche  vide coinvolti alcuni funzionari del Comune di Forio e che, sempre grazie all’avvocato Molinaro riuscirono a superare il giudizio. Oggi la Cassazione permette a Molinaro di tirare un sospiro di sollievo e di guardare avanti con un occhio diverso.

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