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Ecco il documento “contro” Perrella e Amato 

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Ecco il documento che ha firmato l’ing. Crescenzo Ungaro che avvia l’iter per la revoca dell’autorizzazione che affidava a Giuseppe Perrella e Gennaro Amato la gestione del porto di Lacco Ameno. Un atto che esporrà Ungaro contro la casta lacchese, ma che, finalmente, mette fine ad una questione vergognosa sotto tutti i profili

Oggetto: avvio del procedimento finalizzato all’annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/90, dell’autorizzazione prot. n. 6082 del 30 maggio 2013 avente ad oggetto “affidamento in gestione di parte degli approdi e specchi acquei per nautica da diporto presso l’approdo turistico di Lacco Ameno”.

Vista l’autorizzazione prot. n. 6082 del 30 maggio 2013, con la quale è stata affidata alla Soc. “Nautica Mare s.r.l.” la gestione di parte degli approdi e specchi acquei per nautica da diporto presso l’approdo turistico di Lacco Ameno;

Visto l’art. 37 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), che indica i criteri in base ai quali comparare istanze concorrenti per il rilascio di concessioni demaniali marittime;

Visto l’art. 45 bis Cod. Nav.;

Visto l’art. 2 del d.lgs. n. 163/06, a mente del quale:

L’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l’affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice”;

Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 133 del 5.10.2010;

Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 25 del 27.4.2011;

Considerato che i principi contenuti nelle riferite disposizioni si applicano anche alla materia delle concessioni di beni, quali quelli del demanio marittimo. Si è rilevato, infatti, che sono sottoposte ai principi di evidenza le procedure di rilascio e di rinnovo di concessione demaniale marittima e di ampliamento della zona in concessione, in quanto con esse si fornisce un’occasione di guadagno ai soggetti operanti nel mercato, tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai suddetti principi di trasparenza e non discriminazione;

Ritenuto, pertanto, che la regola secondo cui l’affidamento in concessione di beni demaniali suscettibili di uno sfruttamento economico deve essere sempre preceduto dal confronto concorrenziale informa e conforma ogni disciplina di settore che già preveda, come nel caso dell’art. 37 Cod. Nav., il ricorso alla procedura ad evidenza pubblica, imponendo l’adozione di un sistema di garanzie rafforzate che tenga conto di specifici ed oggettivi criteri di valutazione volti ad assicurare in concreto un adeguato confronto concorrenziale;

Tenuto conto, peraltro, che i principi dell’evidenza pubblica valgono tanto nell’ipotesi in cui il procedimento abbia inizio per volontà dell’Amministrazione, quanto nel diverso caso in cui venga avviato a seguito di una specifica richiesta proveniente dal soggetto interessato all’utilizzo del bene o al rinnovo della concessione demaniale marittima di cui è titolare;

Rilevato che, nella fattispecie, a seguito di un più approfondito esame della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio, la pubblicazione all’Albo Pretorio della istanza inoltrata a questo comune dalla “Nautica Mare s.r.l.” ed avente ad oggetto “richiesta di ampliamento della sub concessione ai sensi dell’art. 45 bis del C.N. presso il Porto di Marina di Capitello” non può essere equiparata ad una valida “PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA”, non essendo stata preceduta dalla preventiva fissazione dei criteri per la valutazione delle domande dei partecipanti;

Preso atto del consolidato orientamento giurisprudenziale, ribadito dalla sentenza del TAR Campania-Napoli, Sez. II, n. 958 del 17.2.2010 (Brandi c. Comune di Ischia e Ischia Risorse Mare s.r.l.), secondo cui.

La regola generale, per la quale i criteri di massima relativi alla scelta del contraente devono essere previamente stabiliti rispetto alla presentazione delle domande ed alla apertura delle buste, applicabile anche alle gare informali, discende dall’esigenza di salvaguardare adeguatamente il principio costituzionale di buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) ed i principi di derivazione comunitaria di non discriminazione, parità di trattamento e pubblicità nello svolgimento delle procedure selettive e di consentire la verifica dell’operato dell’amministrazione da parte del privato, nonché l’effettivo esercizio del sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo” (v., in tal senso, anche Cons. Stato, Sez. V, 4 febbraio 2003; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. II, 30 giugno 2008, n. 6460);

Ritenuto, pertanto, che i suindicati principi e l’esigenza di rendere più concorrenziali gli assetti di mercato imponevano, nel caso in esame, la preventiva individuazione di criteri obiettivi per la valutazione delle domande e lo svolgimento di una adeguata procedura di valutazione comparativa, nonché l’obbligo di motivare congruamente la scelta, onde consentire il controllo sull’imparzialità della procedura medesima;

Riconosciuto, altresì, che, nella specie, è mancata una qualunque forma di ampia e diffusa pubblicità per i potenziali soggetti interessati alla gestione del servizio ed operanti al di fuori del contesto comunale [all’uopo non potendosi ritenere idonea la mera pubblicazione all’Albo Pretorio per soli 15 gg. della richiesta della “Nautica Mare s.r.l.”], con conseguente violazione sia dei principi di concorrenza e di massima partecipazione, sia dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa;

Ritenuto che sussistono rilevanti ed urgenti ragioni di interesse pubblico all’annullamento d’ufficio dell’autorizzazione rilasciata in favore della “Nautica Mare s.r.l.” in data 30.5.2013, prot. n. 6082, risultando la stessa assentita nel difetto di una consapevole ed approfondita valutazione e delibazione degli interessi coinvolti in assenza di una valida procedura competitiva ispirata, appunto, ai principi di trasparenza e non discriminazione;

Visti gli artt. 7 e 21 nonies della legge n. 241/91;

COMUNICA

l’avvio del procedimento finalizzato all’annullamento d’ufficio dell’autorizzazione prot. n. 6082/2013.

Gli interessati hanno facoltà di far pervenire a questo Ufficio memorie difensive entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla ricezione della presente comunicazione.

Responsabile del procedimento è il sottoscritto ing. Crescenzo Ungaro.

Si notifichi ad horas ai diretti destinatari con ogni utile mezzo e si dia adeguata pubblicità al presente atto anche attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio del comune e sul suo sito “web”.

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