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Ecco le ZTL a Casamicciola Terme 

ztl

E’ stata approvata la proposta del Responsabile del Servizio di P.M. Ten.Salvatore Di Noto Morgera avente ad oggetto: “Istituzione zona a traffico limitato ed aree pedonali, zona Piazza Marina e rioni limitrofi”. Così anche Casamicciola Terme torna a ripristinare le ZTL secondo le nuove indicazioni. Di seguito il testo integrale del provvedimento.

1. Ai sensi dell’art. 7 comma 9 del C.d.S. e con decorrenza immediata, la zona Marina – Centro compresa tra l’accesso di corso Luigi Manzi lato nuova strada di collegamento fino a Piazza Municipio, è dichiarata zona a traffico limitato (ZTL), suddivisa in tre settori o sottozone, aventi le caratteristiche e le prescrizioni come meglio specificate dal punto 7 al 9.2. Sebbene ricadente nel perimetro della ZTL, la Nuova strada di collegamento Monte della Misericordia — Piazza Marina, non è in essa compresa, in quanto strada di comunicazione principale tra i vari comuni dell’isola e unica strada di accesso al porto commerciale.
NORME COMUNI
3. FERMO MOTORI – In tutta la ZTL, indipendentemente dal settore, è vietata la circolazione agli autoveicoli e ai motoveicoli e ciclomotori anche se condotti a mano, secondo il seguente calendario ed orari:
a. Dal 01 Giugno al 31 Luglio e dal 01 al 15 Settembre dalle ore 20:00 alle ore 24:00 e nei festivi dalle ore 11:00 alle 13.00 e dalle 17:00 alle 24:00. Per i veicoli autorizzati ZTL, la circolazione è vietata dalle ore 21:00 alle ore 24:00.
b. Dal 01 Agosto al 31 Agosto dalle ore 20:00 alle ore 01:00 e nei festivi dalle ore 11:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 01:00. Per i residenti nella ZTL la circolazione è vietata dalle ore 21:00 alle ore 01:00.
c. Possono transitare, nonostante il blocco motori, i veicoli delle forze dell’ordine e di pronto soccorso, quelli delle società partecipate del comune “A.M.Ca” e “MARINA DI CASAMICCIOLA” se in servizio.
d. I veicoli a due ruote a motore o asserviti da motore elettrico ausiliare, intestati ai residenti nella ZTL, potranno transitare durante le ore di fermo motori, purché condotti a mano e a motore spento ed esclusivamente per raggiungere l’abitazione.
e. Possono comunque accedere, anche durante gli orari di fermo motori, i veicoli che trasportano persone invalide residenti nella ZTL o APU, munite del contrassegno previsto dall’art. 381 del D.P.R. 495/92.
4. CARICO E SCARICO – In tutta la ZTL, indipendentemente dal settore, il carico e scarico delle merci è consentito, con autocarri inferiori a 3,5 t., nelle sole giornate feriali dalle ore 06:00 alle ore 10:30 e dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
CORSO LUIGI MANZI
5. Nel tratto di Corso Luigi Manzi a partire dall’ingresso nuova strada di collegamento e fino all’intersezione con la SP Pio Monte della Misericordia, è istituito un senso unico di circolazione con divieto di transito per gli autocarri superiori a 3,5 t.
6. Nel tratto di cui al punto precedente la sosta è così disciplinata:
a. sul lato sinistro rispetto al senso di marcia, all’inizio della strada altezza via Principe Tommaso, uno spazio è riservato alla sosta dei veicoli che effettuano carico e scarico di merci, e subito dopo un posto riservato alla sosta veicoli a servizio delle persone invalide, munite dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del D.P.R. 495/92.
b. A seguire, nel tratto compreso tra il civico 39 e fino altezza dell’esercizio commerciale già all’insegna “latteria Geppina”, sosta consentita alle autovetture e motoveicoli escluso i motocicli, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, previo pagamento del corrispettivo orario previsto dall’ apposita delibera di G.M.. con n. 1 posto auto riservato alla sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide, munite dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del D.P.R. 495/92 di fronte all’esercizio commerciale “La Cantina”.
c. A partire dall’esercizio commerciale già all’insegna Latteria Geppina e fino all’ingresso del distributore ERG sosta gratuita, limitata e regolamentata con disco orario.
d. Il tratto di fronte al distributore ERG fino al termine del marciapiede, è riservato alla sosta libera dei veicoli a due ruote.e. Divieto di sosta nel tratto successivo alla sosta dei veicoli a due ruote e fino all’intersezione con la SP Pio Monte della Misericordia.
f. Sul lato destro, nel tratto compreso tra il negozio di fiori e l’accesso all’area pedonale di via Parodi, uno spazio è riservato ai veicoli che effettuano carico e scarico merci negli orari consentiti.
g. Dal 01 Giugno al 31 Luglio e dal 01 al 15 Settembre divieto di sosta con rimozione su tutta la strada dalle ore 20:00 alle ore 24:00 e nei festivi dalle ore 11:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 24:00. Dal 1 Agosto al 31 Agosto gli orari di cui sopra sono prorogati fino alle ore 01:00.
NORME PARTICOLARI PER SETTORE
La ZTL è divisa in tre diverse sottozone identificate con ZTL 1, ZTL 2 e ZTL 3
7. ZTL 1 – Nella zona di Piazza delle Scuole, identificata come “ZTL settore 1” (ZTL 1) , comprendente le seguenti strade: Piazza delle Scuole, Via Principe Tommaso, Via Amedeo di Savoia, Vico Orientale, Via Settentrionale, I e II Vicoletto delle Scuole, via Duchessa di Genova, oltre a quanto stabilito ai punti 3 e 4 è istituito il seguente dispositivo di circolazione e sosta:
a. In Piazza delle Scuole e traverse che su di essa si affacciano è vietato l’accesso e la circolazione agli autoveicoli e ai motoveicoli e ciclomotori anche se condotti a mano. E’ altresì vietata la sosta
b. E’ consentito l’accesso e la sosta in deroga a quanto stabilito al punto precedente, ai soli veicoli di proprietà dei residenti e di quelli dei proprietari di appartamento, ovvero anche ai soggetti che pur non avendo la residenza e non essendo proprietari, abbiano in fitto e/o in comodato per un periodo di almeno 12 mesi e con contratto scritto e registrato per l’intero periodo, un’abitazione nella “ZTL settore 1”, in numero di una sola autovettura per nucleo familiare e subordinatamente alla disponibilità del posto auto. I veicoli autorizzati all’accesso ed alla sosta dovranno esporre l’apposito contrassegno rilasciato dal Comando di Polizia Municipale. Inoltre è consentito l’accesso e la sosta ai veicoli di proprietà del personale della P.M. durante gli orari di servizio.
c. E’ consentito l’accesso ai ciclomotori e motocicli a due ruote, intestati a persone residenti nella ZTL 1, come indicato sul libretto di circolazione.
d. la sosta è consentita esclusivamente nella zona alle spalle e lateralmente alla palazzina comunale e nella piazza nelle sole aree all’uopo predisposte.
Il tratto di strada adiacente i locali del Comando di Polizia Municipale,delimitato da strisce gialle, è riservato alla sosta dei soli veicoli della Polizia Municipale di Casamicciola Terme e del personale di P.M. durante gli orari di servizio.
e. Sono esclusi dal divieto di circolazione i veicoli delle forze dell’ordine, di pronto soccorso, i veicoli adibiti alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di proprietà delle aziende A.M.Ca. e MARINA DI CASAMICCIOLA e quelli al servizio delle persone invalide munite dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del D.P.R. 495/92.
8. ZTL 2 – Nella zona di Piazza Municipio, identificata come “ZTL settore 2” (ZTL 2) comprendente le seguenti strade: Via G. Sanfelice, I, II, III e IV traversa Sanfelice, Piazza Municipio, Via Lampugnani, Via Cavour, Via Maestro Fraticelli e piazza A. Manzi, oltre a quanto stabilito ai punti 3 e 4 è istituito il seguente dispositivo di circolazione e sosta:
a. Senso unico di circolazione alla via Maestro Fraticelli con accesso consentito da Corso Luigi Manzi, con divieto di transito agli autocarri superiori a 35 Q.li .
b. Senso unico di circolazione alla via Sanfelice, con accesso consentito da Piazza Municipio.
c. Sosta consentita alla Piazza Municipio ai veicoli di proprietà dei residenti, dei proprietari di appartamento, ovvero anche ai soggetti che pur non avendo la residenza e non essendo proprietari, abbiano in fitto e/o in comodato per un periodo di almeno 12 mesi e con contratto scritto e registrato per l’intero periodo, un’abitazione nella “ZTL2” e nelle seguenti strade: Via Regina Elena, Via Parodi, Via Palermo, III e IV trav. Municipio, e Via Cagliari,(area pedonale est), in numero di una sola autovettura per nucleo familiare e subordinatamente alla disponibilità del posto auto, ed ai veicoli a servizio delle persone invalide che espongono l’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del D.P.R. 495/92.
d. I veicoli autorizzati dovranno esporre l’apposito contrassegno rilasciato dal Comando di Polizia Municipale previa richiesta scritta da parte degli aventi diritto.
e. Divieto di sosta permanente con rimozione, su ambo i lati alla via Maestro Fraticelli e di via Guglielmo San Felice.
f. nella zona di Piazza Municipio, n. 3 posti sono riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide, munite dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del D.P.R. 495/92 e n. 2 posti auto sono destinati alla sosta limitata per 15 minuti con disco orario.
g. nella strada adiacente il fabbricato ex supermercato, un lato della stessa è destinato alla sosta dei ciclomotori e motocicli a due ruote.
9. ZTL 3 – Nella zona di Via Rampe Paradisiello identificata come “ZTL settore 3” (ZTL 3), oltre a quanto stabilito ai punti 3 e 4 è istituito il seguente dispositivo di circolazione e sosta.
a. Sosta consentita sul lato sinistro entrando di via Rampe Paradisiello, ai veicoli che esporranno il contrassegno ZTL 3, subordinatamente alla effettiva disponibilità del posto auto ed ai veicoli a servizio delle persone invalide che espongono l’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del D.P.R. 495/92.
b. Il contrassegno ZTL 3 sarà rilasciato ai veicoli di proprietà di persone residenti o dei proprietari di appartamento, ovvero anche ai soggetti che pur non avendo la residenza e non essendo proprietari, abbiano in fitto e/o in comodato per un periodo di almeno 12 mesi e con contratto scritto e registrato per l’intero periodo, un’abitazione su corso Luigi Manzi a partire dall’ufficio postale e fino all’incrocio con la Sp via Monte della Misericordia e nell’area pedonale di Piazza Marina centro, in numero di una sola autovettura per nucleo familiare.
AREE PEDONALI URBANE
10. AREA PEDONALE MARINA CENTRO:
L’area di piazza Marina a partire dall’agenzia viaggi Avet e fino a Via Principe Tommaso, è dichiarata area pedonale urbana ai sensi art. 7 comma 9 C.d.S.
a. Nell’area pedonale è vietata la circolazione agli autoveicoli e ai motoveicoli e
ciclomotori anche se condotti a mano.
b. Ai veicoli di proprietà di persone residenti nella zona pedonale e a quelli dei proprietari
di appartamento, ovvero anche ai soggetti che pur non avendo la residenza e non essendo proprietari, abbiano in fitto e/o in comodato per un periodo di almeno 12 mesi e con contratto scritto e registrato per l’intero periodo, un’abitazione nell’area pedonale sarà rilasciato il contrassegno ZTL 3 e quindi potranno usufruire della sosta così come stabilito ai punti 9.a in numero di una sola autovettura per nucleo familiare.
c. Nell’area pedonale è permesso il carico e scarico delle merci secondo quanto disposto al punto 4.
AREA PEDONALE MARINA EST:
La zona comprendente le seguenti strade: Via Regina Elena, Via Parodi, Via Palermo, III e IV trav. Municipio, e Via Cagliari, è dichiarata area pedonale urbana ai sensi art. 7 comma 9 C.d.S.
a. Nell’area pedonale è vietata la circolazione agli autoveicoli e ai motoveicoli e ciclomotori anche se condotti a mano.
b. Ai veicoli di proprietà di persone residenti nella zona pedonale e a quelli dei proprietari di appartamento, ovvero anche ai soggetti che pur non avendo la residenza e non essendo proprietari, abbiano in fitto e/o in comodato per un periodo di almeno 12 mesi e con contratto scritto e registrato per l’intero periodo un’abitazione nell’area pedonale, sarà rilasciato il contrassegno ZTL 2 e quindi potranno usufruire della sosta così come stabilito ai punti 8.c, in numero di una sola autovettura per nucleo familiare. Inoltre coloro che dispongono di un parcheggio o garage privato, possono essere autorizzati a transitare nell’area pedonale, a passo d’uomo e solo per accedere od uscire dal parcheggio o garage.
PARCHEGGIO “PIO MONTE LATO GIOSTRINE”
Nell’area di parcheggio ubicata nello spazio “ Pio Monte della Misericordia lato giostrine” di fatto in uso all’amministrazione comunale, la sosta è permessa per 1 ora con disco orario.
Sono autorizzati alla sosta subordinatamente alla effettiva disponibilità del posto auto, e senza rispetto dei limiti di tempo sopraindicati le seguenti categorie di veicoli:
a. I veicoli muniti di contrassegno di accesso e sosta alla ZTL 1, 2 e 3, e tutti i restanti veicoli di proprietà degli utenti appartenenti ad una delle ZTL non muniti del contrassegno ZTL 1, 2, 3, ai quali sarà rilasciato uno specifico contrassegno da esporre sulla parte anteriore del veicolo in un punto ben visibile, in numero di un contrassegno per autovettura.
b. I veicoli dei soci del circolo ricreativo per anziani la cui sede è ubicata nella casina all’interno del parcheggio, a cui verranno rilasciati un numero massimo di 15 permessi sosta.
c. I veicoli di proprietà dei titolari, gli esercenti ed i dipendenti con regolare contratto di lavoro, degli esercizi commerciali ubicati nella ZTL e nelle aree pedonali secondo le modalità stabilite al successivo punto 13.
SOSTA DEI VEICOLI DI TITOLARI E DIPENDENTI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI PRESENTI NELLA ZTL
I titolari, gli esercenti ed i dipendenti con regolare contratto di lavoro, degli esercizi commerciali ubicati nella ZTL e nelle aree pedonali, possono sostare il proprio veicolo nei parcheggi a pagamento zona Ancora ed ex ANAS, oppure nel parcheggio Pio Monte lato giostrine, previa richiesta scritta e subordinatamente al pagamento di un onere mensile di Euro 30,00 per ogni veicolo autorizzato, secondo le modalità stabilite al punto successivo.NORME PER IL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI:
a. Il Comando di Polizia Municipale rilascerà, previa richiesta, ai residenti delle ZTL ed a chiunque ne abbia diritto secondo quanto stabilito dal presente dispositivo, un contrassegno che permetterà l’accesso e la sosta nella ZTL di appartenenza o nel parcheggio “Pio Monte” dei veicoli intestati ai componenti il nucleo familiare. Le famiglie che non hanno nessun veicolo intestato ad un componente del nucleo familiare, ma che hanno in uso uno o più veicoli intestati ad altri soggetti non inclusi nel nucleo familiare, possono richiedere il permesso per un solo veicolo. La richiesta formulata secondo il modello predisposto dalla P.M., dovrà essere sottoscritta dall’intestatario della scheda di famiglia (capo famiglia), completa dei propri dati anagrafici, autocertificando la composizione del proprio nucleo familiare e specificando il motivo di legittimazione. I soggetti non residenti nella ZTL ma proprietari di abitazioni presso le quali sono residenti altre persone o date in fitto o comodato d’uso gratuito e nelle quali quindi vi sono altri soggetti ai quali è stato rilasciato almeno un permesso ZTL, non hanno diritto ad alcun permesso.
b. Agli aventi diritto verrà rilasciato un solo contrassegno per nucleo familiare per l’accesso e la sosta di un veicolo nella ZTL di appartenenza, ed altrettanti contrassegni, per quanti sono i restanti veicoli del nucleo familiare, per la sosta nel parcheggio di cui al punto 12. Su ogni contrassegno sarà indicata la targa del veicolo autorizzato.
c. Il contrassegno dovrà essere esposto nella parte anteriore del veicolo in un punto ben visibile. Non è ammessa l’esposizione di fotocopie anche se autenticate nei modi e forme di legge.
d. I titolari dei contrassegni sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Polizia Municipale qualsiasi variazione sulla titolarità dei veicoli già autorizzati o per quanto riguarda variazioni del nucleo familiare o quanto altro possa incidere sulla legittimità dei contrassegni già rilasciati. La mancata osservanza di quanto al presente punto può comportare la decadenza dai benefici ottenuti.
e. Ai sensi dell’art. 13, il Comando di Polizia Municipale rilascerà ai titolari ed ai dipendenti con regolare contratto di lavoro degli esercizi commerciali ubicati nella ZTL e nelle aree pedonali, su richiesta degli interessati, un contrassegno che permetterà la sosta nelle aree di parcheggio indicate al punto 13. La richiesta formulata secondo il modello predisposto dalla P.M. e corredata da copia dell’attestazione di pagamento di euro 30,00 con versamento sul CC postale n. 23000805 intestato a comune di Casamicciola Terme, servizio tesoreria, causale “ sosta ZTL art. 13”, dovrà essere sottoscritta dal richiedente, completa dei propri dati anagrafici, e specificando il motivo di legittimazione. Il contrassegno avrà validità di un mese con decorrenza dal 1 o dal 16 di ogni mese e potrà essere rinnovato mensilmente, a seguito di pagamento di quanto previsto.
f. Il Comune non garantisce la disponibilità di posti auto, e pertanto il possesso del contrassegno non dà diritto ad un posto auto riservato, in quanto la sosta è sempre e comunque subordinata alla disponibilità effettiva del posto auto ed al rispetto delle norme generali sulla sosta di cui agli artt. 157 e 158 del C.d.S. Pertanto i titolari dei contrassegni non possono mai vantare diritti in tal senso, né richiedere rimborsi parziali o totali dell’onere mensile versato.
NORME FINALI E TRANSITORIE
15. Il presente dispositivo revoca, modifica e/o sostituisce ogni altra precedente disposizione per quanto con essa in contrasto.16. Tutti i precedenti contrassegni ZTL 1, 2 e 3 già rilasciati ai sensi dell’ordinanza n. 07/2007, non sono più validi.
17. Nei successivi 15 gg. dall’entrata in vigore del presente dispositivo, al fine di permettere agli aventi diritto di mettersi in regola con quanto stabilito dalla presente disposizione e di munirsi del nuovo contrassegno, resterà in vigore l’ordinanza sindacale n. 19/2013 che cesserà allo scadere dei termini qui indicati.
18. L’UTC con l’ausilio del servizio manutentivo, è incaricato dell’apposizione di idonea segnaletica come prevista dagli artt. 37, 38, 39, 40 del C.d.S e da art. 74 ad art. 155 del relativo regolamento di esecuzione.

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