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Francesco Del Deo riapre Zaro 

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Con l’ordinanza numero n. 158 del 19.08.2013 Francesco Del Deo salva Forio dalla crisi dei rifiuti, salva l’estate dell’Isola e, con coraggio, firma l’ordinanza contingibile ed urgente anche contro la Soprintendenza.

Ha mostrato coraggio ed ha operato nell’interesse di Forio, è questa il nostro commento all’ordinanza contingibile ed urgente, numero 158, emessa dal Sindaco Francesco Del Deo, che di fatto “rende” agibile l’area di trasferenza di Zaro. Un atto importante, quello del primo cittadino, che arriva in un momento delicatissimo e che scongiura, magistratura permettendo (ma allora saranno i giudici a portarsi sulla coscienza gli atti che potrebbero firmare), la crisi della monnezza per Forio e per l’intera isola. Una firma che allontana l’incubo compattatori dal Palazzetto dello Sport o da Cava dell’Isola e che ci consente di respirare per altri 6 mesi.

Come già vi abbiamo informato, l’amministrazione di Forio è alla ricerca di una nuova area (oggi scade l’avviso pubblico per la ricerca di una nuova area), ma nel frattempo era importante – se non vitale – garantire l’efficienza dell’obbrobrio di Zaro.

Ecco la lunga e articolata ordinanza.

VISTO il decreto di sequestro eseguito e notificato in data 18.09.2008 dal Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Napoli emesso dal GIP Tribunale di Napoli in data 05.09.2008 in ordine al procedimento penale ascritto al numero 39707\2008 GNR, con il quale “viene inibita ogni attività nell’area ecologica di Cavallaro, in conseguenza del quale il Comune di Forio è rimasto sprovvisto di una idonea area dove svolgere tutte le operazioni connesse alla raccolta e trasferimento RSU;
VISTO il Decreto di sequestro eseguito e notificato in data 24.09.2012 dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ischia emesso dal GIP Tribunale di Napoli Alessandra Ferrigno n°20893/12 G.I.P.  – 30571/11 P.M. con il quale si è proceduto al sequestro preventivo delegato ex art 32l c.p.p. dell’area sita in Forio alla via degli Agrumi ed autorizzata con delibera di G.M. quale Centro Comunale di Raccolta ai sensi del DM 8 aprile 2008, in conseguenza del quale il Comune di Forio è rimasto ancora una volta sprovvisto di una idonea area dove svolgere tutte le operazioni connesse alla raccolta e trasferimento RSU; CONSIDERATO CHE per le esigenze correlate alla gestione dei rifiuti, anche a motivo della sopravvenuta indisponibilità dei suddetti siti, l’Amministrazione comunale di Forio ha eseguito i lavori di sistemazione dell’area di proprietà comunale in località Zaro, da destinare ad area di sosta e trasferenza dei rifiuti per gli automezzi in attesa della partenza per le discariche;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza di Napoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in ordine all’utilizzo della sopra indicata area in località Zaro, sia pure con le condizioni da ultimo esplicitate con la nota prot. n. 20977 del 6 novembre 2012;
VISTA l’istanza prot. n. 21784 del 24 giugno 2013 con la quale il Comune di Forio ha richiesto alla Soprintendenza di Napoli una ulteriore valutazione, per i profili di competenza, ai fini della prosecuzione dell’utilizzazione dell’area sita in località Zaro oltre il termine del 30 giugno 2013, sulla base delle motivazioni rappresentate nella prefata nota del 24 giugno 2013; CONSIDERATO CHE   la gestione dei rifiuti,   in assenza di un’area idonea di sosta e trasferenza, non solo preclude la possibilità di mantenere le attuali   percentuali di raccolta differenziata, indispensabile per il trattamento diversificato delle tipologie di rifiuto, tra i quali anche i rifiuti cd RAEE, ma determinerebbe l’evidente blocco nella gestione del ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con conseguente stazionamento dei rifiuti sul territorio comunale (strade, piazze, ecc..);
CONSIDERATE CHE le conseguenze  derivanti dalle sopra indicate criticità incrementano il gradiente di rischio igienico- sanitario, con inevitabile pericolo per la salute pubblica, tenuto conto, tra l’altro, sia delle condizioni climatiche dell’attuale periodo estivo sia del sensibile incremento dei rifiuti a motivo dell’intensificarsi della presenza turistica sul territorio comunale; CONSIDERATO CHE , nonostante la repressione da parte della Polizia Municipale e delle Guardie Ambientali Kronos, si registra l’abbandono di rifiuti   lungo le strade comunali e che, la mancanza dell’utilizzo dell’area sita in località Zaro ne determinerebbe un considerevole aumento;
CONSIDERATO CHE con Ordinanza n. 129 del 15 luglio 2013 è stato dato incarico al Responsabile del Terzo settore di verificare la possibilità di reperire altre aree e soluzioni alternative nell’ambito del territorio comunale, senza che ciò arrechi pregiudizio alla salute pubblica e al territorio;
CONSIDERATO CHE il III Settore ha provveduto ad indire apposito avviso pubblico per il reperimento di un’ulteriore area idonea alla sosta e trasferenza dei rifiuti ai compattatori in partenza per le discariche;
VISTA la relazione di servizio del Capo del III Settore prot.26251/2013, con la quale si da atto che al momento, non è stato possibile individuare sul territorio comunale un’area idonea alla sosta e trasferenza dei rifiuti con le caratteristiche simili al centro di Zaro;
VISTil  parere favorevole (prot. n. 875 del 14 agosto 2013 )  espresso dalla ASL Napoli 2  nord alla prosecuzione dell’utilizzazione dell’area sopra indicata;
RITENUTO pertanto necessario, nelle more di quanto sopra, dover autorizzare d’urgenza la permanenza del solo uso  di tale area di proprietà comunale, situata in località Zaro, quale zona per la sosta tecnica degli automezzi di grossa e piccola portata adibiti alla raccolta dei RSU, nonché per le operazioni di trasbordo da automezzi di piccola portata ad automezzi di grossa portata o attrezzature tipo cassoni o dispositivi scarrabili, mettendo in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie a garantire la perfetta salubrità ambientale, la pulizia e disinfezione continua. Nelle operazioni di trasbordo e di sosta tecnica, si dovrà rispettare quanto previsto dall’art.193, comma 11 del D.Lgs.152/06;
RITENUTO necessario adottare le misure indifferibili per far fronte alla situazione di emergenza venutasi a determinare per le motivazioni sopra riportate, al fine di scongiurare rischi igienico sanitari;
VISTO l’art.50, comma 5 del d. lgs. n. 267 del 2000;;
RITENUTO di salvaguardare la salute dei cittadini quale valore costituzionalmente tutelato dall’art.32 della Costituzione;
VISTO il D.Lgs. n.267 del 18/8/2000
VISTA la nota prot.70977 del 23.06.2011 della Provincia di Napoli che invita i Comuni, al fine del superamento della fase di criticità dell’intero ciclo di smaltimento dei rifiuti, a dotarsi di idonei siti di trasferenza dei rifiuti solidi urbani;
VISTE anche le note della Giunta Regionale della Campania del 24.06.2011 e del 19.07.2011 che invitano i Sindaci della regione, sempre al fine di scongiurare problematiche igienico sanitarie, ed al fine di superare l’attuale periodo di criticità, ad individuare idonei siti di trasferenza dei rifiuti solidi urbani;
RITENUTO di individuare a tal fine i consentiti provvedimenti in deroga;
DATO ATTO CHE con ordinanza contingibile ed urgente, il Sindaco può emanare ai sensi dell’art. 191, del D.Lgs 152 del 3 aprile 2006, in materia di smaltimento dei rifiuti, qualora vi siano  necessità eccezionali ed urgenti di tutelare la salute pubblica o l’ambiente, non riconducibile solo a calamità naturali, dettando i criteri concreti della ordinanza con adeguata motivazione: Considerato che il Comune solo in data 15.5.2013 ha completato le opere assentite per la sistemazione della area di sosta dZaro, consistite nella organizzazione della area di parcheggio esistente con canalizzazione delle acque reflue e che non è stato possibile reperire una area avente tali requisiti con la conseguenza che il Comune, nelle more, debba assicurare la raccolta dei rifiuti ed il loro trasferimento sui compattatori in quanto in mancanza di tale travaso il ciclo si blocca ed i piccoli mezzi impiegati nel servizio domiciliare non sono più in grado di assicurare la raccolta con gravi conseguenza per la salute e lordine pubblico, come si è già verificato negli anni passati; Considerato che nell’area di parcheggio di Zaro verranno effettuate esclusivamente attività di trasbordo e travaso dei rifiuti dai mezzi satellite ai compattatori e cassoni scarrabili con esclusione di ogni attività di trattamento e di stoccaggio di rifiuti;
RILEVATO che la Soprintendenza ai Beni Ambientali con nota del 7.8.2013, n. ro 22563, pervenuta al protocollo comunale il 16.8.2013, si è espressa sulla nota comunale del 24.6.2013, ritenendo che le opere predette abbiano comportato “la realizzazione di strutture che contrastano con la tutela riservata al luogo’.
PRESO  ATT che a tale proposito il Dirigente del Servizio Tecnico, Primo settore, con determina del 12.8.2013, n. 26559 ha chiarito che la area di zaro, adibita a parcheggio dei mezzi della nettezza urbana, non era un terreno allo stato naturale con vegetazione ed alberi, ma si trattava, prima dei lavori in parola, di una piazzola, già usata come parcheggio. I lavori di manutenzione e sistemazione non hanno comportato sostanziale modifica in quanto non sono stati eseguiti né sbancamenti, né modifiche orografiche in quanto si è trattato di opere di riqualificazion finalizzate allo sviluppo del territorio. Ne consegue che lintervento rientra fra quelli del PTP consentiti in deroga per opere di pubblico interesse (Cons. Stato, Sez. V,   n.ro 6604/02, Sez. V, Calise-Comune Forio). 2) In relazione al parere della Soprintendenza 1992 del 23.3.2012, in ordine alla natura temporanea dello stesso, si deve osservare che s è, comunque, in presenza d un provvedimento con cui lSoprintendenza ha preso atto che le opere non erano provvisorie e rimuovibili e che ha valutato compatibili con lambiente, non avendo riscontrato alterazioni ambientali trattandosi di area di parcheggio servita da strada esistente, rimaste invariate nella loro consistenza planimetrica. Che non si tratti di condizione risolutiva dellatto amministrativo è dato desumere con chiarezza dal tenore dellatto che fa riferimento allaintesa che al termine del periodo venga ripristinato lo stato dei luoghi, chcomporta la valutazione della opportuni da parte della Pubblica Amministrazione, che ha sostenuto un notevole onere finanziario per quel risanamento della zona. 3) La richiesta di provvedimento ai sensi dellart. 167 del D.L.vo 42/04 non appare pertinente e corretta in quanto non si tratta di opere eseguite illegittimamente in assenza di atti amministrativi, né tanto meno hanno arrecato un danno allambiente, come postula lart. 160 della stessa normativa, ma hanno migliorato lassetto deterritorio anche con la previsione di .nuove essenze arboree :
CONSIDERATO che i Funzionari del Quinto settore arch. Marco Raia e  Luca De Girolamo con nota  24477 del 22.7.2013 hanno chiarito che la infrastruttura realizzata   in quanto di interesse pubblico risulta compatibile con le prescrizioni del vigente PTP:
PRESO  ATT che  le motivazioni della Ordinanza contingibile ed urgente N. 156 del 19.8.2013  permangono tuttora valide in quanto dalla relazione dell’arch. Matarese innanzi richiamata emerge che le opere assentite dalla stessa Soprintendenza hanno migliorato l’assetto del territorio anche con la previsione di nuove essenze arboree, con la conseguenza che tale nota del 7.8.13 è in contraddizione con i precedenti atti della stessa Soprintendenza, che non ha fatto venire meno le ragioni di pubblico interesse sulla base della quali è stata emessa il provvedimento 156 del 16.8.2013.;
VISTO il  D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 come modificato ed integrato;
VISTO l’art. 198 del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti; VISTO l’art. 181 del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 e s.m.i ove è stabilito che “ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso: a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero…”;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 e s.m.i
VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per quanto esposto in narrativa e anche eventualmente in deroga aI regolamento per il conferimento dei rifiuti solidi urbani a far data da oggi e sino alla cessazione delle difficoltà in narrativa menzionate e comunque per sei mesi dall’adozione della presente ordinanza:

1)  alla EGO ECO Srl, di utilizzare, per la sosta tecnica degli automezzi di grossa e piccola portata adibiti alla raccolta dei RSU, nonché per le operazioni di trasbordo da automezzi di piccola portata ad automezzi di grossa portata o attrezzature tipo cassoni o dispositivi scarrabili, l’area di proprietà comunale sita in località Zaro, realizzata nella vigenza dell’autorizzazione paesistica rilasciata dalla Sovrintendenza di Napoli, mettendo in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie a garantire la perfetta salubrità ambientale, la pulizia e disinfezione continua. Nelle operazioni di trasbordo e di sosta tecnica, si dovrà rispettare quanto previsto dall’art.193, comma 11 del D.Lgs.152/06;

2)  alla EGO ECO Srl, di utilizzare per le operazioni di cui sopra e per i rifiuti indicati nella sottoelencata tabella, l’area di proprietà comunale di Zaro, mettendo in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie a garantire la perfetta salubrità ambientale, la pulizia e disinfezione continua:

Codice C.E.R. Tipo di Rifiuto Tipologia attrezzature
15.01.01 Imballaggi in carta e cartone Compattatore
15.01.02 Imballaggi in plastica Compattatore
15.01.03 Imballaggi in legno Cassone
15.01.04 Imballaggi in metallo Cassone

 

15.01.06 Imballaggi in materiali misti – Plastica e Metalli Compattatore
15.01.07 Imballaggi in vetro Cassone
20.01.01 Rifiuti di carta e cartone Compattatore
20.01.02 Rifiuti in vetro Cassone
20.01.08

20.03.02

Frazione organica umida  

Cassone a tenuta

20.01.32 Farmaci Contenitore a tenuta
20.02.01 Sfalci e potature Cassone
20.03.07 Rifiuti ingombranti Cassone
Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all’art. 195, comma 2, lettera e), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.

 

LArea sa usata con divieto di modificare i luoghi e le opere esistenti, con la prescrizione di garantirne la salubrità e la sicurezza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Napoli entro 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio o, entro 60 giorni, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Si invia all’Albo Pretorio del Comune per l’affissione, all’Ufficio Sito Internet per la pubblicazione e, per quanto di competenza, a Ministero dell’Ambiente, della Salute, delle Attività Produttive, al Presidente della Giunta Regionale ed alla Commissione dell’Unione Europea; Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque – Osservatorio sui Rifiuti; Comando Polizia Municipale; Comando Stazione Carabinieri di Forio, al Comandante della Stazione della Guardia Forestale, al Dirigente della Polizia di Stato di Ischia; Azienda Sanitaria Locale n° 2 di Forio

Gli effetti di precedenti provvedimenti il cui contenuto è in contrasto con la presente ordinanza vengono meno. La presente ordinanza è immediatamente eseguibile.

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