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Oggi e giovedì 13 preapertura caccia con quaglia e tortorna. Domenica 16 apertura generale 

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Come da delibera della Giunta Regionale n. 461 del 06.09.2012, L’ARCI CACCIA COMUNICA CHE nei giorni 12 e 13 settembre è consentito l’esercizio venatorio alla specie tortora (Streptopelia turtur), soltanto da appostamento temporaneo; nei giorni 12 e 13 settembre 2012 è consentito l’esercizio venatorio su quaglia (Coturnix coturnix).
Nel periodo di preapertura non è possibile praticare attività venatoria nelle Zone di Protezione Speciale della Regione e, in
assenza della prescritta valutazione di incidenza, nei Siti di Interesse comunitario, nei “proposti Siti di Interesse Comunitario.”; 2.2 inserendo prima del penultimo capoverso del paragrafo “Apertura” il seguente: “Nei Siti di Interesse comunitario, nei proposti Siti di Interesse Comunitario e nelle Zone di Protezione Speciale dell’intero territorio regionale è tassativamente vietato

Delibera della Giunta Regionale n. 461 del 06/09/2012
A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario
Settore 5 Foreste, caccia e pesca
Oggetto dell’Atto:
DECRETO CAUTELARE N. 1163 DEL 21.08.2012 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
DELLA CAMPANIA – SEDE DI NAPOLI: MODIFICHE AL CALENDARIO VENATORIO
DELLA CAMPANIA 2012-2013.
fonte: http://burc.regione.campania.it/
n. 56 del 10 Settembre 2012
Il Presidente Caldoro

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente PREMESSO che a. la legge 11.2.1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, all’articolo 18, comma 2, dispone, tra l’altro, in merito alle specie cacciabili ed all’arco temporale massimo per tale attività su ciascuna specie, alla possibilità di modificare i termini per l’attività venatoria su ciascuna specie, nonché in merito alle competenze regionali per l’emanazione dei calendari venatori;
b. con deliberazione di Giunta Regionale n. 349 del 17.7.2012 approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 2.8.2012,
pubblicata sul BURC n. 52 del 13.8.2012, è stata disposta la proroga al 31.12.2012 del piano faunistico venatorio della Regione Campania;
c. con deliberazione di Giunta Regionale n. 361 del 17.7.2012, tra l’altro, è stato approvato il calendario venatorio della Campania per l’annata 2012-2013;
PRESO ATTO
a. del ricorso n. reg. gen. n. 3776 del 21.08.2012, con cui il W.W.F. Italia ha adito il T.A.R. Campania contro la Regione Campania, tra l’altro, per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione ex art. 55 e 56 c.p.a., della deliberazione della Giunta Regionale Campania n.361 del 17.7.2012 recante l’approvazione del calendario venatorio regionale per il triennio 2012/1015 – calendario per l’annata venatoria 2012/2013, e del calendario venatorio allegato al provvedimento medesimo;
b. del decreto n. 1163 del 21.8.2012 con cui il Tribunale Amministrativo della Campania – sede di Napoli – ha accolto la domanda di misura cautelare provvisoria e ha disposto la sospensione del calendario venatorio regionale approvato con la
delibera n. 361/2012 limitatamente alla preapertura fino alla prossima Camera di consiglio del 12 settembre 2012;
RILEVATO che
a. nel citato decreto di sospensione cautelare sono stateconsiderate le censure mosse con il primo ed il secondo motivo del ricorso avverso il provvedimento gravato;
b. il primo motivo del ricorso evidenzia, tra l’altro, che il calendario venatorio ha disatteso il parere dell’I.S.P.R.A. disponendo la preapertura alla specie tortora per cinque giornate piuttosto che per tre durante il mese di settembre, e precisamente i giorni 1, 2, 5, 12 e 13;
c. il secondo motivo del ricorso evidenzia, tra l’altro, l’adozione del calendario in assenza della prescritta valutazione di incidenza, richiesta al competente Settore Regionale che non ha ancora adottato lo specifico provvedimento;
RITENUTO di dover provvedere con urgenza alle modifiche del calendario venatorio al fine di consentire l’attività venatoria sulla specie migratoria Tortora che nel periodo ha iniziato l’attività migratoria postriproduttiva, che si esaurisce entro la fine di settembre, in ottemperanza al provvedimento giurisdizionale cautelare;
RITENUTO pertanto di dover:
a. modificare la deliberazione della Giunta Regionale Campania
n.361 del 17.7.2012 nel punto a. del “VISTA la versione definitiva del calendario venatorio …” riportando solo due giorni (12 e 13 settembre) di preapertura alla specie tortora; b. modificare il calendario venatorio fissando solo due giorni (12 e
13 settembre) di preapertura alla specie tortora e vietando l’attività venatoria nei Siti di Interesse comunitario, nei “proposti Siti di Interesse Comunitario” e nelle Zone di Protezione Speciale” dell’intero territorio regionale in assenza della prescritta valutazione di incidenza;
VISTO l’articolo 18 della la legge 11.2.1992 n. 157; PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi DELIBERA
per quanto espresso in narrativa che si intende approvato ed integralmente riportato nel seguente dispositivo:
1. di modificare la deliberazione della Giunta Regionale Campania n.361 del 17.7.2012 nel punto a. del “VISTA la versione definitiva del calendario venatorio …” ed in particolare sostituire il punto con il seguente: “il periodo di preapertura della caccia per i giorni 12 e 13 settembre 2012 esclusivamente da appostamento per la specie tortora, e per i giorni 12 e 13 settembre per la specie quaglia;”
2. di modificare il calendario venatorio regionale per il triennio 2012-2015 – calendario per l’annata venatoria 2012-2013:
2.1 sostituendo il paragrafo “Preapertura” con il seguente “Nei giorni 12 e 13 settembre 2012 è consentito l’esercizio venatorio alla specie tortora (Streptopelia turtur), soltanto da appostamento temporaneo; nei giorni 12 e 13 settembre 2012 è consentito l’esercizio venatorio su quaglia (Coturnix coturnix).
Nel periodo di preapertura non è possibile praticare attività venatoria nelle Zone di Protezione Speciale della Regione e, in
assenza della prescritta valutazione di incidenza, nei Siti di Interesse comunitario, nei “proposti Siti di Interesse Comunitario.”;
2.2 inserendo prima del penultimo capoverso del paragrafo “Apertura” il seguente: “Nei Siti di Interesse comunitario, nei
proposti Siti di Interesse Comunitario e nelle Zone di Protezione Speciale dell’intero territorio regionale è tassativamente vietato praticare attività venatoria in assenza della prescritta valutazione di incidenza.”;
3. di provvedere affinché la presente deliberazione sia pubblicata, con la massima urgenza, sul primo numero utile del B.U.R.C. e sui siti istituzionali della Regione Campania. Copia della presente sarà trasmessa all’A.G.C. Avvocatura per i
provvedimenti conseguenti, al Settore Foreste Caccia e Pesca ed al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione – B.U.R.C. per la pubblicazione.

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