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Il riposo dopo il lavoro 

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In collaborazione con infogioani Ischia

Un periodo di meritato riposo, giorni in cui è necessario staccare la spina. per ritrovare la carica giusta, dando nuova linfa al lavoro quotidiano, insomma le ferie. Rientrano tra i diritti dei lavoratori, ma non solo uguali per tutti e in genere sono godute nel periodo che il datore di lavoro stabilisce. Ogni lavoratore ha diritto, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 213 del 19 luglio 2004, a quattro settimane annuali di ferie retribuite.

LAVORO CLASSE: Questo “periodo di riposo” dovrebbe essere continuativo, ma se le esigenze aziendali lo richiedono, il datore di lavoro può anche stabilire periodi di ferie separati, in base a quanto scritto anche nei contratti collettivi di lavoro. Di seguito altre indicazioni per capire chi decide sulle ferie e perché questo periodo non è uguale per tutti. Chi decide sulle ferie E’ il datore di lavoro che in via generale decide il periodo da utilizzare per le ferie, tenendo conto nella loro organizzazione delle esigenze dell’impresa e anche degli interessi del lavoratore, secondo quanto previsto dall’articolo 2109 del codice civile secondo comma. Poiché questa determinazione del periodo di ferie può scontrarsi con i diritti dei lavoratori, sono previsti dei vincoli. Innanzitutto alla scelta del periodo feriale da parte del datore pone un limite lo stesso articolo 2109. Questo infatti stabilisce che il periodo di godimento delle ferie debba essere “possibilmente continuativo”, per poter consentire al lavoratore l’effettivo recupero delle energie psicofisiche, che è poi lo scopo del diritto alle ferie. Il decreto legislativo numero 213 del 19 luglio 2004 prevede per il lavoratore il diritto ad un periodo di ferie retribuite di quattro settimane all’anno. Di tale periodo due settimane, anche consecutive, devono essere godute durante l’anno di maturazione delle ferie stesse, le restanti due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Se le esigenze produttive dell’azienda lo richiedono, il datore di lavoro e il lavoratore possono anche decidere più periodi di ferie separati, secondo quanto è normalmente specificato nei contratti collettivi di lavoro. Termini diversi riguardo la durata e il godimento delle ferie possono essere stabiliti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi aziendali. Spesso i contratti collettivi di categoria prevedono un esame congiunto tra le rappresentanze sindacali per fissare il piano feriale. Nell’ambito delle “ferie collettive”, quelle nelle quali il datore manda in ferie tutto o parte del personale, al lavoratore viene garantita la possibilità di scegliere un congruo periodo di tempo. In particolare il Contratto collettivo dell’industria metalmeccanica prevede la chiusura dell’attività lavorativa, cioè le ferie collettive, per stabilimento, per reparto, per scaglione. Nelle aziende dove esiste la rappresentanza sindacale aziendale, R.S.A., l’epoca delle ferie è fissata dalla Direzione dopo avere esaminato, durante incontri aziendali, la compatibilità dei desideri dei lavoratori con le esigenze della produzione. Per le aziende invece, prive di tale rappresentanza, rimane valido il potere del datore di scegliere il periodo feriale, naturalmente considerando i desideri dei lavoratori. La consultazione aziendale, prevista nei vari accordi collettivi, riesce meglio a soddisfare le esigenze di tutti, adattando il piano feriale ai concreti bisogni fatti emergere dai lavoratori durante la consultazione Le ferie non sono uguali per tutti Le ferie non godute non possono essere monetizzate. E’ quanto detta il decreto legislativo n. 66 dell’ 8 aprile 2003, che ha recepito alcune direttive europee in materia di diritto del lavoro. Per quanto riguarda il periodo di ferie dovuto al lavoratore, rientra l’impossibilità per i lavoratori dipendenti di ricevere un indennizzo sostitutivo per le ferie non godute. Il periodo annuale di ferie retribuite, non si può “convertire” in denaro. La

disposizione, tuttavia, non interessa i casi di cessazione dal lavoro per i quali le ferie non sfruttate vengono liquidate nel trattamento di fine rapporto. Inoltre il periodo di ferie di cui può usufruire un lavoratore non può essere inferiore a quattro settimane. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore. Il decreto ha modificato quanto precedentemente disposto dalla legge 159 del 1981, di ratifica della convenzione Oil 146/1976, che aveva previsto che il lavoratore aveva diritto a minimo tre settimane di riposo lavorativo. Ulteriori modifiche a quanto stabilito dal D.l 66/03 sono state apportate dal decreto legislativo n. 213 del 19 luglio 2004. Delle quattro settimane di riposo, il lavoratore ha diritto a godere almeno di due settimane consecutive nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Quello alle ferie retribuite è un diritto riconosciuto dal Codice Civile e dalla Costituzione che, all’art. 36, stabilisce che il lavoratore “ha diritto a ferie annuali retribuite e non può rinunciarvi. Quello che quindi, indiscutibilmente, è un diritto per tutti, non opera però per tutti allo stesso modo. Per alcune particolari categorie di lavoratori o in alcune fasi del rapporto lavorativo ci sono, infatti, delle eccezioni. I dirigenti sono gli unici lavoratori dipendenti che possono rinunciare volontariamente alle ferie. Lo ha stabilito la Cassazione considerando la grande autonomia di cui dispongono per organizzare il loro lavoro. Dunque, se in questa auto-organizzazione, i dirigenti decidono di non inserire un periodo di riposo, è da intendersi che vi abbiano rinunciato. Lavoratori a domicilio, ovvero quei lavoratori – a tutti gli effetti subordinati – che svolgono la loro attività a casa o comunque in locali di loro pertinenza, non possono godere delle ferie. Alla loro retribuzione viene comunque sommata un’apposita percentuale, stabilita dai contratti collettivi, a titolo di indennità per le ferie e le festività non godute. Per i lavoratori domestici che prestano la loro attività per meno di quattro ore continuative al giorno, il Codice Civile provvede la fruizione di un minimo di otto giorni di riposo retribuito. Giorni che salgono a 15, 20 o 25 (a seconda dell’anzianità di servizio o di inquadramento), nel caso di lavoratori che prestano la loro opera per più di 4 ore giornaliere. I ragazzi di età inferiore a 16 anni, che lavorano come apprendisti, hanno diritto a un periodo più lungo di ferie, pari a 30 giorni. Il legislatore infatti ha particolare cura nel cercare di garantirne il sano sviluppo psico-fisico. Considerando le lavoratrici in maternità, bisogna distinguere il congedo obbligatorio, che precede il parto, in cui matura il diritto alle ferie, e il periodo successivo, facoltativo, in cui

invece questo diritto non matura. Vanno esclusi agli effetti della maturazione delle ferie, anche i congedi parentali, ottenuti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre per accudire il bambino nei suoi primi anni di vita. Il periodo trascorso in cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che straordinaria, non dà diritto alle ferie se è a zero ore. Se invece è a orario ridotto, matura il diritto alle ferie e alla relativa retribuzione. Il diritto alle ferie retribuite vale, ovviamente, anche per i lavoratori part-time, ma bisogna fare una distinzione tra contratto a tempo parziale “orizzontale” e “verticale”. Nella prima ipotesi, la riduzione dell’orario di lavoro, rispetto a quello dei lavoratori full-time, risulta in relazione all’orario giornaliero complessivo (si lavora, ad esempio, 4 ore invece di 8). Nel part-time verticale invece, l’attività lavorativa è svolta per tutto il normale orario di lavoro giornaliero, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno. Nel caso del part-time orizzontale, il principio di non-discriminazione comporta che la durata delle ferie non sia diversa da quella riconosciuta ai lavoratori a tempo pieno. Nel caso di part-time verticale il periodo di godimento delle ferie, previsto dalla contrattazione collettiva per i lavoratori full-time, non viene riconosciuto integralmente, ma viene ridotto in proporzione all’attività lavorativa effettivamente svolta. Il lavoro temporaneo per sua natura è difficilmente compatibile con l’effettivo godimento delle ferie: difficilmente l’impresa assegnerà periodi di ferie a lavoratori dei quali ha esigenza solo per un determinato periodo di tempo. In tema di ferie, quindi, il principio di parità di trattamento tra lavoratori interinali e lavoratori dipendenti, vale solo ai fini del calcolo della retribuzione delle ferie maturate e dell’indennità per le ferie non godute. Diversa la situazione per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato che hanno diritto a godere delle ferie previste in favore dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, in proporzione al periodo lavorativo prestato, salvo che ciò non sia incompatibile con le esigenze aziendali.

Fonte: (Intrage)

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