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La scuola boccia, Molinaro promuove. Il TAR ribalta il giudizio delle Scuole Medie di Forio 

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IL TAR CAMPANIA ACCOGLIE IL RICORSO DEI GENITORI DI UN BAMBINO FORIANO OCCIATO DALLA SCUOLA SECONDARIA “SANTA CATERINA DA SIENA”. UNA VITTORIA LEGALE DEGLI AVVOCATI BRUNO MOLINARO E MIRIAM PETRONE

Mentre l’avvocato Molinaro porta a casa un’altra sospensione di R.E.S.A. in quel di Bacoli in quando a demolizioni, a Forio, insieme con la brava Miriam Petrone, ancora una volta, hanno la meglio nei confronti di una scuola.

Dopo la ragazzina bocciata in prima elementare e poi, dopo una lunga trafila giudiziaria promossa e ammessa in terza, questa è la volta del piccolo B.C. che, sempre a Forio, si è visto negare il giusto supporto dopo che gli erano stati diagnosticati disturbi specifici nell’apprendimento.

I giudici del TAR sono stati durissmi censurando, senza mezzi termine, la scuola foriana per eccesso di potere e violazione di legge. L’allievo, illegittimamente penalizzato si è visto negare, per la seconda volta l’accesso alla seconda media per l’anno scolastico in corso e che ora, dopo il dispositivo dei giudici amministrativi, può tranquillamente frequentare, a pieno titolo, nelle more del giudizio.

Secondo quanto stabilito dall’art. 3 della legge n. 170/2010 (che prevede peculiari modalità di insegnamento per gli studenti affetti da DSA), la diagnosi della patologia deve essere effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale e va comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Ma è anche vero che, legge alla mano,  è compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all’articolo 7, comma 1. L’esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA”.

SCUOLE CHE SE NE FOTTONO. Anche questo caso, come in quello della piccola A., ci troviamo davanti ad un’istituzione scolastica che sembra voler essere sorda sia a ciò che le impone la legge sia a quelli che dovrebbero essere i sentimenti di un vero insegnate. La noma non lascia spazio ad interpretazioni: se la Scuola sospetta un disturbo specifico dell’apprendimento a carico di un discente deve attivarsi per operare la diagnosi. Nel caso del piccolo C., invece, nonostante i genitori avessero informato la scuola fin dal mese di marzo scorso circa la patologia del proprio figlio in attesa della certificazione della ASL, la scuola non si è preoccupata di applicare, come prevede la legge, in favore dell’alunno una didattica personalizzata anche attraverso metodi di apprendimento alternativi, portando inevitabilmente C. alla bocciatura.

La cosa che risulta ancora più grave e che la stessa scuola era a conoscenza delle difficoltà di apprendimento di C., ma in assenza di una diagnosi “ufficiale” di dislessia non si era attivata per aiutare C a completare il suo anno scolastico.

L’ORDINANZA N. 1391 IN BREVE

secondo la giurisprudenza della Sezione, ai sensi del comma III dell’art. 3 della legge n. 170 del 2010, ove la Scuola sospetti un disturbo specifico dell’apprendimento a carico di un discente deve senz’altro attivarsi al fine di suscitare la relativa diagnosi che, se confermativa, costituisce il presupposto per l’attivazione dei rimedi di cui parla il successivo articolo 5;

nel caso in esame la Scuola, durante l’anno scolastico 2011\2012, aveva avuto contezza delle difficoltà di apprendimento del minore, come attesta la relazione del Dirigente scolastico depositata dall’Avvocatura erariale il 25.9.2012;

sussistono a carico del minore ricorrente rilevanti profili di danno, legati all’impossibilità di frequentare la classe successiva

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