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Misure per la regolarizzazione degli interventi edilizi. Ecco il testo della legge De Siano 

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Ecco il testo della proposta di legge che, questa mattina, Domenico De Siano, ha presentato ai lavori della IV Commissione Permanente della Regione Campania

Proposta di legge, ad iniziativa dei consiglieri componenti il Gruppo Consiliare PDL primo firmatario De Siano

RELAZIONE Con l’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269. convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, è stata consentita la regolarizzazione delle opere edilizie esistenti non conformi alla disciplina vigente, mediante il rilascio in sanatoria del necessario titolo abilitativo. Il comma 25 del medesimo articolo ammette a condono le opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003 per le quali gli interessati, così come prescritto dal successivo comma 32, hanno provveduto a presentare la specifica domanda di definizione dell’illecito edilizio, tra l’il novembre 2004 ed il 10 dicembre 2004. risultando comminata la decadenza in caso di inosservanza del predetto termine.
Infine il successivo comma 33. ribadendo quanto statuito dal precedente comma tre, ha demandato alle regioni il compito di emanare, entro sessanta giorni, norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo in sanatoria. Tuttavia proprio gli interventi normativi promossi dalle regioni non sempre hanno agevolato la corretta applicazione della normativa in esame, risolvendosi, talvolta, in un immotivato restringimento delle possibilità di accesso al beneficio del condono, e. talaltra, addirittura in un fattore preclusivo altrettanto ingiustificato.
Da ciò è derivata una applicazione dell’istituto del condono non sempre uniforme, con il configurarsi di situazioni oggettive di disparità di trattamento tra i cittadini della Repubblica, assolutamente incompatibili con il principio di uguaglianza enunciato dall’art, 3 della Costituzione. Emblematica, in tal senso. la vicenda normativa, che ha interessato la Regione Campania.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 2827 del 30 settembre 2003 (Integrazione alle linee guida per la Pianificazione Territoriale Regionale in Campania, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 4459 del 30 settembre 2002, in materia di sanatoria degli abusi edilizi) veniva introdotto, mediante specifica prescrizione intitolata “divieto di sanatoria” una preclusione assoluta al condono edilizio disciplinato dai di. n. 269 del 2003, essendosi stabilito che nel territorio di quella regione “non è ammessa la sanatoria delle opere edilizie realizzate in assenza dei necessari titoli abilitativi, ovvero in difformità o con variazioni essenziali rispetto a questi ultimi, e che siano in contrasto con gli strumenti urbanistici generali vigenti”.
Avverso siffatta previsione il Presidente del Consiglio dei Ministri, sollevava conflitto di attribuzioni accolto dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 199 del 28 giugno 2004 ritenendo 1ese le attribuzioni costituzionali dello Stato, annullava l’atto deliberativo in precedenza richiamato, statuendo che “non spetta alla Regione Campania, e per essa alla Giunta Regionale, adottare un allo con il quale si nega efficacia, all’interno del proprio territorio, ad un atto legislativo dello stato”.
Dopo la pronuncia della Corte veniva promulgata la legge regionale 18 novembre 2004 n.10, contenente disposizioni anch’esse finalizzate a restringere oltremodo l’ambito di applicazione della disciplina condonistica, comprimendo in termini pressoché assoluti la portata del decreto legge n. 269 del 2003, reso, di fatto, nuovamente inoperante.
Anche rispetto a siffatta previsione legislativa insorgeva la Presidenza del Consiglio dei ministri: la Corte Costituzionale, investita della questione, con sentenza n. 49 del 10 febbraio 2006 dichiarava la illegittimità costituzionale della legge regionale n. 10 del 2004. con la conseguenza che ai cittadini campani, già disorientati dall’enunciato della delibera di Giunta n. 2827 del 2003 che illegittimamente dichiarava il condono inapplicabile in Campania, è stata di fatto preclusa la possibilità di utilizzare lo speciale istituto di sanatoria contemplato dal decreto legge n. 269 del 2003, in quanto in costanza del termine perentorio (11 novembre — 10 dicembre 2004) fissato per inoltrare la richiesta di condono edilizio. entrava in vigore una normativa regionale (legge reg. Camp. n.10 del 2004) fortemente restrittiva che, in sostanza, impediva alla quasi totalità degli abusi realizzati entro il 31 marzo 2003 di poter essere regolarizzati.
Quando poi, la legge regionale è stata dichiarata illegittima, con la più volte richiamata sentenza n. 49 del 10 febbraio 2006. il termine per la presentazione delle richieste di condono edilizio era spirato da oltre un anno.
Le descritte vicende hanno determinato la necessità di ripristinare la parità di trattamento dei cittadini campani rispetto agli abitanti del resto del Paese, attraverso la riapertura dei termini per la presentazione della domanda di regolarizzazione degli abusi edilizi commessi entro il 31 marzo 2003, consentendo, così, a quanti siffatta domanda non hanno potuto avanzare alla
scadenza prevista dall’art. 32 del decreto legge n. 26/2003 (ossia entro il 10 dicembre 2004) a causa di interventi normativi regionali poi dichiarati incostituzionali, di poterla inoltrare con l’osservanza delle stesse modalità contemplate dal precitato art. 32. Il presente disegno di legge, mira, dunque, a garantire a tutti i cittadini campani un eguale trattamento evitando discriminazioni ai loro danni, in ragione del fatto che agli stessi, per vicende indipendenti dalla loro volontà (quali il non corretto esercizio della potestà legislativa regionale). è stata di fatto preclusa la possibilità di beneficiare dello speciale regime di condono
edilizio. Inoltre relativamente alla possibilità di assentire in sanatoria opere abusive realizzate su aree sottoposte a vincoli ambientali o paesaggistici, autorevoli orientamenti giurisprudenziali hanno prospettato soluzioni ermeneutiche tra loro antinomiche; il che ha contribuito non poco ad accrescere la confusione in sede applicativa delle previsioni di tutela. e, di conseguenza, a determinare una situazione di certo non in linea con l’inderogabile esigenza di assicurare un trattamento non solo uniforme rispetto a situazioni identiche, ma anche coerente con lo spirito stesso della norma (d.l. 269/2003) teso a favorire, per quanto possibile, la regolarizzazione degli abusi.
Il disegno di legge in questione fornendo una interpretazione che armonizza il meccanismo di sanatoria ex d.l. n. 269 del 2003 ai precedenti condoni (segnatamente a quelli della legge n. 47 del 1985 e legge n. 724 del 1994), consente, anche alle richieste di sanatoria concernenti opere realizzate su aree vincolate di essere assentite, previo, beninteso, il nulla-osta dell’autorità preposta alla tutela del vincolo stesso.
Il presente disegno di legge prevede la possibilità per i Comuni di utilizzare i manufatti abusivi acquisiti al patrimonio comunale all’esito dello specifico procedimento sanzionatorio delineato dal D.P.R. n. 380/2011, in via prioritaria per finalità di edilizia residenziale pubblica o sociale, vale a dire destinandoli al soddisfacimento delle esigenze abitative dei cittadini meno abbienti, in linea con le disposizioni indicate al comma 1 dell’art. 7 della L.R. n. 10/2009 e delle ulteriori integrazioni inserite con specifica norma con la legge n. del 30/12/2011 ( Legge Finanziaria Regionale per il 2012): detti immobili potranno essere assegnati dalla Pubblica Amministrazione secondo i criteri e le modalità che saranno definiti attraverso l’adozione di appositi regolamenti comunali, che dovranno individuare anche le modalità attuative dei programmi di valorizzazione e/o dismissione immobiliare di tutto il patrimonio edilizio a vario titolò acquisito dai Comuni in ottemperanza di quanto stabilito dall’art, 31 del Testo Unico sull’Urbanistica. A ben vedere,
tale normativa, introdotta dalla Regione Campania. di fatto, risulta essere un deterrente formidabile per contrastare con efficacia il fenomeno dell’abusivismo edilizio. Nella pratica, tale normativa e la necessaria responsabilizzazione degli Enti Locali, dovrebbe bloccare del tutto il fenomeno chi penserà di costruire abusivamente se poi il suo manufatto, certamente acquisito. sarà destinato, Ad es., alla vendita attraverso la dismissione immobiliare?

Art.1
1.All’articolo 5 della legge regionale 18 novembre 2004. n.10 sono apportate le seguenti modifiche, dopo il comma due sono inseriti i seguenti commi:
“3. In attuazione di quanto previsto dall’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, come convertito in legge 24 novembre 2003 n.326, per gli abusi edilizi relativi ad immobili ubicati in zone soggette a vincolo paesaggistico, il rilascio del titolo a sanatoria è sempre ammessa, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 32 della legge 28 febbraio 1985 nA7.”.
“4,Gli immobili integralmente o parzialmente abusivi, per i quali, pur sussistendo i requisiti previsti dall’art.32 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, come convertito in legge 24 novembre 2003 n,326, non fu presentata la istanza di condono entro il 10 dicembre 2004 a causa delle restrizioni e limitazioni dettate dalla legge regionale 18 novembre 2004, n.l0. dichiarate incostituzionali in data 10 febbraio 2006 con la sentenza n.49. possono essere assoggettati ad esame di accoglibilità da parte del Comune competente per territorio, previa presentazione da parte della ditta interessata della documentazione necessaria a certificare la sussistenza dei requisiti temporali di ultimazione delle opere. oltre che delle altre condizioni stabilite dalla
legge. Verificata la sussistenza di tutti i requisiti e le condizioni per il rilascio del titolo a sanatoria, il Comune determina preventivamente la entità della oblazione dovuta nonché del contributo di costruzione, con la applicazione degli interessi maturati dal lo dicembre 2004, e ne chiede il versamento quale condizione per il definitivo rilascio dei titolo a sanatoria.”.

Art.2 – Utilizzazione di immobili acquisiti al patrimonio comunale
1. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2009. n. 19, come ulteriormente modificato dalla legge regionale 30dicembre2011, n.1, gli immobili abusivi acquisiti al patrimonio indisponibile dei Comuni, possono essere destinati prioritariamente ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, di edilizia residenziale sociale, secondo le disposizioni della l.r, 865/71. nonché a programmi di valorizzazione immobiliare anche con l’assegnazione in locazione degli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, o a programmi di dismissione immobiliare. I Comuni stabiliscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto della vigenti disposizioni regionali in materia di housing sociale e di edilizia pubblica, i criteri di assegnazione degli immobili in questione, riconoscendo precedenza a coloro che. al tempo dell’acquisizione, occupavano il cespite, previa verifica che gli stessi non dispongano di altra idonea soluzione
abitativa.
2. All’art. 12 della legge regionale n.19/2009 è aggiunto il seguente comma:
“7. Ferme le sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente legislazione nazionale, gli abusi edilizi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e corrispondenti alle tipologie di interventi edilizi degli articoli 4, 5 e del comma 2 dell’art. 8 della presente legge, sono sanabili ai sensi dell’art. 36 del DPR n.380/2001.”.

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