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Obbligo di “Quote rosa” nei Consigli Comunali 

La Camera dei deputati ha approvato definitivamente una proposta di legge che favorisce la parità di genere nei consigli comunali.

Queste in sintesi le novità: introduzione nella legislazione elettorale dei consigli comunali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e dei consigli circoscrizionali, due misure rilevanti: una quota di lista, in virtù della quale nessuno dei due sessi può essere rappresentato nelle liste in misura superiore ai due terzi dei candidati; la c.d. doppia preferenza di genere, ossia la possibilità di esprimere due preferenze per i candidati a consigliere comunale: una per un candidato di sesso maschile e l’altra per un candidato di sesso femminile della stessa lista. In caso di mancato rispetto della disposizione, si prevede l’annullamento della seconda preferenza. Per quanto riguarda le giunte degli enti locali e i consigli regionali, non sono previste singole misure, ma è fissato il principio per cui l’atto di nomina o la legge elettorale regionale devono garantire la presenza di entrambi i sessi; disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità nelle commissioni di concorso per l’accesso al lavoro nelle pubbliche amministrazioni. La proposta ha origine da alcuni progetti di legge, di cui uno di iniziativa governativa, approvati dalla Camera in prima lettura l’8 maggio 2012. Il 10 ottobre 2012 il Senato ha approvato la proposta di legge (A.S. 3290) con alcune modifiche e pertanto il testo ritornato all’esame della Camera in seconda lettura. Una prima modifica apportata dal Senato consiste nell’estensione dell’obbligo della presenza di entrambi i sessi, oltre che nelle giunte, anche negli organi collegiali non elettivi del comune della provincia nonché degli enti, aziende e istituzioni da essi dipendenti. La seconda modifica riguarda le conseguenze, nei comuni con popolazione compresa fra 5.000 e 15.000 abitanti, della presentazione di una lista elettorale in cui un genere è rappresentato in misura superiore a due terzi in contrasto con le disposizioni del nuovo comma 3-bis dell’art. 71 TUEL. Il testo approvato dalla Camera prevedeva che, in tal caso, la Commissione elettorale provvedesse a cancellare i nomi dei candidati del genere sovra rappresentato, iniziando dall’ultimo della lista; qualora, dopo tale operazione, il numero dei candidati rimasti in lista fosse risultato inferiore a quello minimo prescritto, la lista sarebbe stata ricusata. Nel testo del Senato viene meno la sanzione della ricusazione della lista, prevedendosi invece che la riduzione della lista non può, in ogni caso determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l’ammissione della lista. Per quanto riguarda la disciplina dei partiti, l’Assemblea della Camera, nell’ambito della proposta di legge approvata definitivamente il 5 luglio 2012 (legge n. 96 del 2012), in materia di finanziamento dei partiti e movimenti politici ha introdotto un emendamento (em. 1.212, Amici ed altri), in base al quale i contributi pubblici spettanti a ciascun partito o movimento politico sono diminuiti del 5 per cento qualora il partito o il movimento politico abbia presentato nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l’elezione dell’assemblea di riferimento un numero di candidati del medesimo genere superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all’unità superiore. (Camera dei deputati, aggiornamento del 14.11.2012)

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