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Processo ASSE, nuovo attacco a Sandro Iannotta 

sandroiannotta

Ieri, giovedì 20 giugno 2013 presso la Corte dei Conti in via Piedigrotta (NA) si è tenuto il processo “ASSE” imputati i Consiglieri Comunali dei Comuni di Lacco Ameno e Casamicciola per la costituzione dell’Azienda Speciale, Consiglieri di Serrara Fontana per l’adesione alla costituita azienda e non tutti i funzionari dei tre Comuni e della stessa Azienda Speciale denominata ASSE.

Luigi Iacono, Tilde Trofa, Tommaso Adiletta, Virgilio Mattera, Vincenzo Rando, Salvatore Alfredo Di Meglio, Pasqualino Migliaccio e Francesco Di Iorio, per quanto riguarda Serrara Fontana hanno prodotto una lunga e dettagliata memoria difensiva che smantella, punto per punto, il castelletto accusatorio e, in fine, accende i riflettori so chi, secondo gli imputati, dovrebbe essere il vero responsabile del danno erariale: Gli organi di gestione in primis Sandro Iannotta.

La difesa di Luigi Iacono ha improntato principalmente sulla prescrizione del capo di accusa che  potrebbero sussistere i termini anche per gli altri.  Per Lacco Ameno, Antonio Trani, difensore ed imputato,  tra l’altro, ha dichiarato che “ci troviamo davanti ad un individuo colto con la pistola fumante in mano e processiamo il costruttore dell’arma”, ovvero, invece di processare Sandro Iannotta più gli altri si stanno processando i consiglieri comunali…

Dopo l’udienza di ieri dove gli astanti hanno ben compreso che il PM conosceva a memoria il capo di imputazione e nulla più, è molto possibile che la Corte possa rimandare gli atti alla Procura per la verifica delle numerose eccezioni che sono state sollevate. Una su tutti, i dubbi sul conteggio del danno e la sua ripartizione.

Ecco come al difesa degli imputati di Serrara Fontana ha “smontato” le accuse. 

- che non è vero che l’adesione sia avvenuta sulla base del solo studio di fattibilità non sottoscritto da soggetto competente, in quanto con la delibera consiliare n. 4/2000 di adesione al consorzio, oltre al cosiddetto studio di fattibilità, è stato approvato anche il piano programma e lo schema di contratto relativo al servizio RSU affidato all’ASSE.

- che l’area per la raccolta differenziata era stata individuata nel comune di Ischia in località Arenella; tale scelta era stata fatta in quanto la stazione di compattazione realizzata in località Arenella era stata costruita con fondi provenienti da finanziamenti Europei (fondi FIO) e tale impianto era stato indicato dai suoi progettisti capace di ovviare ad ogni esigenza esistente nel campo dell’igiene urbana dell’isola d’Ischia.

- che la scelta del modello di gestione del servizio RSU era autonoma, come disposto dall’art. 22 della legge 142/90, anzi solo l’eventuale scelta dell’affidamento del servizio a terzi presupponeva una giustificazione tecnica ed economica e di opportunità sociale che nel nostro caso non sussisteva, in quanto il servizio affidato precedentemente a ditta privata non aveva dato risultati soddisfacenti;

- che dagli atti del procedimento risulta che non è vero che le relazioni al bilancio dal 1999 in avanti hanno chiaramente sollevato il problema finanziario all’attenzione dei consiglieri comunali.  Infatti, sia nella relazione al bilancio di previsione 1999, sia in quella al bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000-2002 era stato previsto da parte del direttore generale, del consiglio di amministrazione e dell’assemblea dei soci una minore spesa rispetto a quanto indicato nel cosiddetto studio di fattibilità.

- Che il requirente non enumera le spese non necessarie che hanno determinato l’effettivo danno erariale, in quanto se le spese che hanno determinato  disavanzo di gestione fanno riferimento ad aumento dei costi dei servizi,  il riconoscimento delle stesse non ha creato alcun danno erariale all’Ente.

- che la procedura di liquidazione di eccessiva durata e le relative spese sono scaturite dalla inerzia di color che erano e sono deputati alla gestione della stessa procedura di liquidazione;

- che l’aumento dei costi non è stato affrontato dal Direttore generale dell’azienda in prima battuta, visto i suoi compiti (adeguamento piano programma e predisposizione del bilanci annuale) e ciò non è stato portato per tempo all’attenzione del consiglio comunale.

- che lo studio di fattibilità è da intendersi come progetto di massima. Invece, il Progetto esecutivo della gestione del servizio (il piano programma) doveva essere elaborato dal Direttore generale, così come è avvenuto, compreso il contratto di servizio, approvato quindi dal C.d.A. e poi con la citata delibera n 4/2000 approvato dal Consiglio comunale serrarese

- che il Direttore generale dell’azienda, non ha rilevato alcuno elemento dal punto di vista tecnico, economico e finanziario tale da giustificare modifiche al cosiddetto studio di fattibilità

- che c’è evidente contraddizione nel paragone effettuato tra i costi del servizio RSU risultanti dalla Gestione della società precedente (privata), gestione ASSE e gestione La Torre in quanto avvenute non solo in epoche diverse ma anche per la non considerazione delle variazione di costi verificatesi;

- che la condotta improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, onde scongiurare ogni forma di sperpero e/o cattivo utilizzo del denaro pubblico, compete(va) e si riferisce(riferiva) alla Azienda non certamente al consiglio Comunale che nella sua autonomia ha scelto l’Azienda speciale tra le opzioni possibile per la gestione del servizio RSU;

- che gli obblighi di servizio specificati dal requirente (efficienza, efficacia e ed economicità) attengono all’attività dell’Azienda così come dispone il comma 4 dell’art. 23 legge 142/90 e specificatamente, tali obblighi spettano al Direttore generale, al quale è affidata ai sensi dell’art. 23 comma 3, la responsabilità gestionale come stabilito anche dallo Statuto dell’Azienda

- che la scelta del modello di gestione del servizio RSU era autonoma, come disposto dall’art. 22 della legge 142/90;

- che sarebbe opportuno, da parte del collegio giudicante una parola circa l’assenza dal capo d’imputazione dei responsabili della gestione del’azienda 

- che sono assurde le osservazioni del requirente che ha ripetuto sistematicamente quanto sottoscritto nel capo d’imputazione e mai una parola in più nel confutare le arringhe dell’attenta difesa. In particolare puntando sul fatto che a determinare il danno e la dispendiosa liquidazione sia stata determinata dai componenti del Consiglio Comunale che hanno espresso voto favorevole all’adesione. A ben vedere la delibera di adesione all’ASSE, in se, non poteva giammai costituire comportamento antigiuridico causativo del danno senza i successivi riconoscimento dei debiti fuori bilancio avvenuti solo con le deliberazioni n. 26/2001; 43/2002; 16/2006 e n. 35/2008 approvate, da altri, Consiglieri comunali non chiamati in giudizio.

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