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Sant’Angelo, Caruso presenta la ZTL sperimentale 

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Carico merci vietato nel week-end e stalli per taxi collettivo. Restrizioni e multe fino a 600 per i trasgressori in attesa di Telepass e accessi elettronici

Il Comandante della Polizia Municipale di Serrara Fontana, il tenente Giuseppe Mattera e il sindaco Rosario Caruso hanno firmato l’ordinanza numero 35: “ZONA A TRAFFICO LIMITATO – DISCIPLINA CON CARATTERE SPERIMENTALE PER L’ACCESSO DI VEICOLI NELLA ZTL DELLA FRAZIONE S.ANGELO”

Un’ordinanza che vuole disciplinare la viabilità all’interno della Zona a Traffico Limitato della frazione S.Angelo, al fine di limitare e razionalizzare gli accessi dei veicoli da parte delle categorie aventi titolo, rendere più sicuro il transito dei pedoni e salvaguardare il patrimonio storico ed ambientale dell’area.  Un intervento che è successivo all’istituzione di due nuove zone a traffico limitato (ZTL S.Angelo e ZTL Madonnella) e dei relativi pedaggi di accesso, all’ampliamento della zona pedonale di S. Angelo alla località Cava Mare in modo da includere nella precedente il tratto di strada antistante l’arco d’ingresso a S. Angelo mentre è allo studio l’adozione di un sistema di controllo elettronico dell’ingresso ai varchi Z.T.L.

CARICO MERCI VIETATE NEL WEEK-END. Tra le tante altre novità, l’ordinanza numero 35, stabilisce anche che il carico e scarico di merci di qualunque natura da parte dei fornitori, per il periodo dal 1/04 al 31/10, avvenga nel Piazzale del parcheggio Comunale Cava Ruffano, nei giorni feriali dalle ore 06.00 alle ore 13,00.

Il nuovo disposto della maggioranza di Caruso prevede:

  • dall’1/4 al 31/10 il divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate dalle ore 00 alle ore 24 a partire da Cava Grado sino a S. Angelo, disponendo che l’installazione del relativo segnale sia allocata sulla strada a monte dello spiazzo di Cava Grado.
  • dall’1/4 al 31/10 il divieto di transito ai bus e minibus turistici con capienza da n. 9 (nove) posti in poi, dalle ore 00 alle 24, a partire da Cava Grado sino a S.Angelo, disponendo che l’installazione del relativo segnale sia allocato sulla strada a monte dello spiazzo di Cava Grado.
  • dall’1/4 al 31/10 la zona a traffico limitato a partire dal Ponte di Cava Ruffano e per l’intero tratto di strada urbana rotabile che da tale zona porta a S.Angelo, disponendo  che venga installata la relativa segnaletica di preavviso prima dello spiazzo di Cava Grado e che sul ponte di Cava Ruffano sia ubicata la prescritta segnaletica di inizio del divieto, ripetendo lo stesso sulla transenna rotante ivi esistente a lato sinistro della strada e riportando il cartello di limitazione della circolazione con le relative prescrizioni, come di seguito indicato:
  • Si stabilisce che, all’interno della zona a traffico limitato, la zona a partire dalla biforcazione che conduce al parcheggio di Cava Mare e verso S. Angelo venga destinata a lato mare per la sosta di n. 4 taxi che si alterneranno giornaliermente con altrettanti taxi, seguendo una turnazione stabilita con apposita ordinanza, disponendo che inizino il turno i taxi a partire dalla predetta biforcazione verso l’arco d’ingresso di S. Angelo. In tale area stazioneranno i servizi di noleggio da piazza con conducente che, secondo l’ordine di arrivo in servizio, nell’orario compreso tra le ore 6,00 e le ore  24,00, serviranno i viaggiatori in partenza da S. Angelo centro e zona alta e saranno rimpiazzati da quelli in servizio sul piazzale Cava Grado .
  • In prosieguo sulla stessa strada e dal lato esterno di essa, nella zona a traffico limitato vengono riservati alcuni tratti alle seguenti categorie di veicoli escluse dal divieto:
  • Una zona per la sosta di n. 6 autovetture o veicoli a servizio di persone invalide,  per la sosta limitata a quattro ore nella parte precedente alla zona di cui al punto 5 di cui sopra ;
  • Una seconda zona per lo stazionamento dei servizi pubblici da noleggio con conducente tra il Bar del Ponte e i garage Iossa di cui n. 2 posti riservati al servizio taxi collettivo;
  • Riconvertire l’area del parcheggio di Cava Mare in area terminale di servizio per l’arrivo e la partenza di sole persone e bagagli, riservandola alla sosta delle seguenti categorie di veicoli escluse dal divieto imposto dalla zona a traffico limitato:
  • La parte centrale viene riservata per la fermata dei servizi pubblici (taxi, noleggio con conducente, taxi collettivo) e per il carico e scarico di bagagli (inclusi viaggiatori in arrivo o in partenza);
  • Metà della parte coperta con tettoia sul lato sinistro viene riservata alla sosta  carrelli elettrici autorizzati al trasporto di merci e bagagli nelle ZTL di S.Angelo, ed al deposito dei bagagli in arrivo e in partenza, disponendo idonea segnaletica orizzontale per la sosta e per la fila;
  • L’altra metà della parte coperta tettoia sul lato destro viene riservata per l’allocazione di un ufficio informazioni e/o arrivi e partenze e di bagni pubblici;
  • La zona scoperta a destra della parte coperta con tettoia, sovrastante l’ufficio informazioni, viene riservata ai veicoli in servizio delle forze di Polizia, Carabinieri ecc. ecc…..;
  • Vengono confermate, in luogo delle aree pedonali esistenti così come prescritte con l’ordinanza sindacale n. 66/92 del 31.3.1992, le Zone a Traffico Limitato “ZTL S.Angelo” e “ZTL Madonnella” così come prescritto con la delibera di Giunta Comunale n. 42 del 22.4.2003, e successive modifiche ed integrazioni, al cui testo integrale si fa riferimento per quanto non espressamente trascritto nella presente ordinanza. A salvaguardia delle suddette ZTL si prevede l’installazione di impianti di video-sorveglianza e/o di telepass. Nelle more della implementazione degli impianti menzionati, si confermano le barriere con paletti per l’accesso alla ZTL Madonnella, il paletto al centro dell’arco in pietra lavica all’ingresso della ZTL S.Angelo e i paletti a confine con il territorio del Comune di Barano sulla via Fondolillo. Tali sbarramenti dovranno essere muniti di lucchetti al fine di consentire l’uso della strada in caso di necessità.
  • Si stabilisce che l’accesso all’interno delle ZTL S.Angelo e ZTL Madonnella sarà vietato ai ciclomotori, motocicli, autoveicoli e a qualsiasi altro mezzo motorizzato, nonché biciclette, velocipedi e pattini elettrici anche se condotti a mano ad eccezione dei casi sotto elencati:
  • veicoli a trazione elettrica appositamente e preventivamente autorizzati al servizio pubblico o dotati di permesso di circolazione per l’uso privato, negli orari, con i pedaggi e con le tariffe prestabilite dalla Giunta Comunale ed in linea con le altre disposizioni del vigente Regolamento Comunale per i Carrelli Elettrici;
  • automezzi comunali, o di ditte affidatarie del Comune, adibiti alla raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed alla manutenzione delle strade e strutture pubbliche;
  • veicoli a trazione elettrica delle Forze di Polizia, veicoli di pronto soccorso, veicoli dei Vigili del Fuoco;
  • veicoli eccezionalmente e preventivamente autorizzati dal Sindaco o dal Comandante della locale Polizia Municipale, ai sensi dell’art. 7 co. 4 D.Lgs. 285/92.
  • Disporre la sanzione amministrativa da € 200,00 a € 600,00  nonché l’applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo per 30 giorni di qualunque veicolo non autorizzato rinvenuto in sosta o in circolazione all’interno della ZTL S.Angelo e ZTL Maddonnella;
  • Stabilire che il carico e scarico di merci di qualunque natura da parte dei fornitori, per il periodo dal 1/04 al 31/10, avvenga nel Piazzale del parcheggio Comunale Cava Ruffano, nei giorni feriali dalle ore 06.00 alle ore 13,00, nello spazio delimitato dalla planimetria allegata che forma parte integrante e sostanziale.
  • Stabilire il divieto di fermata ambo i lati, per il periodo dal 1/04 al 31/10,  lungo tutto il tratto che dal ponte di Cava Ruffano porta al parcheggio comunale di Cava Ruffano;
  • Stabilire per il periodo 1/04 al 31/10 n. 2 posti nel Piazzale di Cava Grado e n. 2 posti dopo il piazzale Cava Grado in direzione Succhivo  sul marciapiede lato monte per il servizio taxi collettivo; 
  • Ad integrazione e rettifica dell’ordinanza n. 126/97, dal 1/11 al 31/3 le prescrizioni di cui sopra vengono adeguate alle  esigenze di circolazione del periodo invernale e quindi limitate come segue:
  • Nella zona di cui al punto 4 della presente ordinanza viene sospeso il divieto di sosta e consentita la sosta permanente sul lato mare della strada dal termine della zona di cui al punto 6 lett. a) e b), sino alla curva soprastante il ristorante Lo  Scoglio;
  • La parte centrale del parcheggio Cava Mare di cui al punto 7 lett. a), adibita alla sosta dei veicoli per il carico e scarico di bagagli, viene destinata anche alla sosta permanente di altri veicoli;

 

Ai responsabili per l’inosservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada, le sanzioni amministrative previste per contravvenzioni alle norme regolamentari e, nei casi previsti dall’art. 659 del C. P., saranno denunciati all’Autorità Giudiziaria, nonché l’applicazione della sanzione amministrativa da € 200,00 a € 600,00 e sequestro amministrativo per 30 giorni del veicolo rinvenuto in sosta o in circolazione non autorizzato nelle ZTL.

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