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Scarico acque piscina in vascone a tenuta. Sentenza clamorosa del Giudice Carbone a favore della tesi dell’avv. Molinaro 

Clamorosa sentenza del Giudice Monocratico di Ischia Giovanni Carbone per il quale non costituisce reato l’attività di scarico delle acque di una piscina natatoria un un vascone a tenuta da parte di un albergatore dei Maronti difeso dall’avv. Bruno Molinaro e privo dell’apposita autorizzazione allorquando l’amministrazione (nella specie la Provincia di Napoli) non abbia risposto nel termine di trenta giorni all’istanza del titolare della struttura sebbene regolarmente presentata e pendente da alcuni anni. Una sentenza, tra l’altro, che boccia il lassismo con cui, troppo spesso, le amministrazioni si rapportano con le reali esigenze dell’utenza.


E’ un’importante notizia per gli albergatori dell’isola che da anni lamentano il mancato rinnovo nei termini delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue di competenza della Provincia di Napoli, con notevole danno per la funzionalità e l’immagine stessa delle strutture turistico-ricettive, al quale si aggiunge anche la beffa del procedimento penale per violazione del d.lgs. 152/06 conseguente alla mancanza del titolo.
Accogliendo la tesi dell’avv. Bruno Molinaro, che aveva sostenuto, nel difendere un albergatore dei Maronti, che l’amministrazione provinciale, come qualsiasi altra pubblica amministrazione, è tenuta a riscontrare, nel termine di trenta giorni fissato dalla legge n. 241/90, qualsiasi istanza del cittadino, a maggior ragione quando tale istanza sia rivolta a conseguire un titolo autorizzatorio necessario per l’esercizio di un’attività, il giudice monocratico di Ischia dott. Giovanni Carbone ha assolto con formula piena l’imputato, motivando il proscioglimento con il fatto che “all’epoca per cui è processo, quest’ultimo, nella sua qualità di albergatore, era sì sfornito di autorizzazione, ma la sua istanza era ancora pendente presso la P.A., senza che questa avesse risposto nè in senso positivo, nè in senso negativo, nonostante il disposto della legge n. 241/90 circa l’obbligo della P.A. di rispettare i tempi procedimentali. Questa situazione – ha aggiunto il giudice – fa sì che all’albergatore non possa essere mosso alcun rimprovero penalmente rilevante in quanto la situazione in cui l’azienda versava (mancanza di autorizzazione) era imputabile all’inerzia protratta per alcuni anni dalla P.A.”.
Secondo l’Avv. Bruno Molinaro, peraltro, il fatto addebitato all’albergatore non costituiva reato nemmeno sotto altro profilo, trattandosi non di scarico di acque reflue industriali, come sostenuto dal pubblico ministero, bensì di acque reflue tecnicamente assimilate a quelle domestiche, per giunta con recapito finale in un idoneo vascone a tenuta.
Da notare che, sia pure con notevole ritardo, nel 2010 l’amministrazione aveva rilasciato l’autorizzazione all’imprenditore turistico.

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