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Vigilini, batosta da 200mila euro per Arnaldo 

arnaldo
I nomi dei ricorrenti:
Impagliazzo Leonardo
Monti Giuseppina
Mattera Michele
Fedele Gaetano
Di Costanzo Raffaele
Conte Mariangela
Migliaccio Vito
Rumo Antonello
Angrisani Salvatore
Buono Filomena
Concetta Iacono

Ida Trofa | È stata pubblicata la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia della sezione Lavoro, nella causa iscritta tra diversi vigili stagionali in servizio fino a qualche anno fa nel comune di Casamicciola Terme e il comune stesso. Il Tribunale, nella persona del Giudice Manuela Montuori, ha solo parzialmente accolta la tesi dei vigili stagionali assunti con contratto a tempo determinato dal comune di Casamicciola Terme e dal comune di Ischia. Riferendosi alla stagionalità e contestando il termine dell’incarico il giudice ha stabilito la nullità del termine stesso riconoscendo il risarcimento del danno causato dall’Ente ai lavoratori assunti in qualità di istruttori di vigilanza Liv. C1 con modalità temporanee, con svariati contratti a tempo determinato, secondo una procedura ritenuta illegittima per la inefficacia del termine apposto seppur susseguente al superamento di specifica procedura concorsuale. Dodici i vigili del comune di Casamicciola, un paio quelli di Ischia difesi in gran parte dall’avvocato Galleano e dai legali Lavista e Iacono dello studio Cervelli. Per il comune termale a cui afferiva il grosso della questione è risultato assente l’avvocato di parte dott. Capunzo che ha inviato per delega l’avvocato Mazzella oppostosi con articolate argomentazioni al ricorso e che unitamente al comune di Ischia è stato condannato a un risarcimento economico pari alle 10 mensilità con un risarcimento previsto di circa 20mila e per ogni agente. La causa è stata discussa nella udienza conclusiva del 24 aprile scorso ed è stata pubblicata solo oggi. Il giudice Montuori,  sezione lavoro del tribunale di Ischia, ha stabilito la illegittimità del contratto a termine, stipulato con gli agenti per i quali, vista la giurisprudenza corrente non è previsto il reintegro né la commutazione del contratto dalla tipologia a termine a quella indeterminata, così come invece espressamente richiesto dai ricorrenti. I contratti a termine in questione recano un termine privo di effetto non risultando direttamente o indirettamente quali sono le ragioni che consentono l’apposizione del termine stesso. “In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalle prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”, ecco l’assunto su cui si fonda il dispositivo del Giudice Montuori, il giudice ha rilevato altresì che “le amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave”. In tal senso è concorde la normativa nazionale che esclude in ogni caso che il reiterarsi e l’abuso di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato da parte di un datore di lavoro pubblico sia convertito in indeterminato, Giusta sentenza della Corte di Giustizia. Viene invece accolta la condanna del comune di Casamicciola al risarcimento del danno causato vista la responsabilità della Pubblica Amministrazione nella apposizione del termine in una successione di contratti a tempo determinato. La responsabilità ha natura contrattuale stante la legittimità della disciplina del tutto privi di motivazione.Il testo negoziale dei contratti fa in realtà riferimento alle varie delibere di giunta municipale con cui è stata disposta l’assunzione dei ricorrenti e che non sembrano sorretti da alcuna ragione giustificativa, ma recano solo una aliatora motivazione afferibile all’aumento della popolazione per motivi turistici otto mesi l’anno.  Il danno risarcibile va commensurato alle retribuzioni globali di fatto non percepite per il tempo mediamente necessario per ricercare una nuova occupazione stabile. Sono così riconosciute le 10 mensilità maturate dalla cessazione del rapporto del valore ognuna pari all’ultima mensilità ricevuta, 1732,10€ a cui vano applicati gli interessi legali calcolati sul capitale rivalutato ogni anno dalle singole scadenze e fino al saldo. Vista la complessità del giudizio le spese sono state compensate per metà nella somma di 2mila€. Una bella tegola dunque, specie per il comune di Casamicciola Terme che dovrà pagare in tutto oltre 200mila euro per tutti gli agenti che hanno fatto causa all’EnteUn danno erariale con cifre esorbitanti per un paese che dopo i risarcimenti per le incaute assunzioni si troverà ora a dover sostenere anche le spese legali, considerato anche il possibile giudizio d’appello a cui potrebbe aggrapparsi il Governo di Palazzo Bellavista.

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